Fatti
Parti e istanze: Il cittadino svizzero [A.] (nato nel 1947), rappresentato dall'avv. Philip Bärtschi, era pilota responsabile in possesso di una licenza di pilota italiana. Controparte era l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). Istanza precedente era il Tribunale amministrativo federale, Sezione I (sentenza del 4 marzo 2024, A-580/2023).
Contesto: Negli ultimi dieci anni [A.] era stato coinvolto in diversi incidenti. L'ultimo si era verificato il 18 febbraio 2022 durante l'atterraggio a [U.] , quando uno pneumatico del carrello principale sinistro era esploso e l'aeromobile aveva dovuto essere recuperato dalla via di rullaggio. L'UFAC gli vietò in via cautelare, l'8 marzo 2022, di utilizzare lo spazio aereo svizzero come membro dell'equipaggio.
Decisione del 14 dicembre 2022: L'UFAC vietò ad [A.] fino a nuovo avviso ogni utilizzo dello spazio aereo svizzero come membro dell'equipaggio di volo. Per la revoca del divieto esigeva la prova del superamento di un Proficiency Check presso un 'Examiner' designato dall'Ufficio federale. Un eventuale ricorso fu privato dell'effetto sospensivo. Ciò fu motivato con il ripetuto comportamento scorretto, violazioni di disposizioni giuridiche e possibile compromissione dell'idoneità e della capacità di volo a causa dell'età avanzata.
Istanza precedente: [A.] impugnò la decisione il 30 gennaio 2023 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, lamentando violazioni del diritto internazionale e sovranazionale, poiché aveva fornito la prova della sua idoneità al volo in Italia e in Germania nonché presso un istruttore di volo in Svizzera. Il Tribunale amministrativo federale respinse il ricorso il 4 marzo 2024.
Procedura dinanzi al Tribunale federale: Con ricorso in materia di diritto pubblico del 22 aprile 2024, [A.] chiese l'annullamento della sentenza precedente e del divieto di volo. L'UFAC chiese la reiezione. L'istanza precedente e il DATEC rinunciarono a una risposta. Il 5 luglio 2024 [A.] presentò un ulteriore Proficiency Check del 24 aprile 2024.
Decesso: Il 20 febbraio 2025 l'UFAC comunicò che [A.] era deceduto in un incidente aereo. Con decisione del 24 febbraio 2025 la giudice instruttrice annunciò lo stralcio per oggetto divenuto senza oggetto e invitò a pronunciarsi sulla chiusura della procedura e sulle spese. Il patrocinatore confermò il decesso il 7 aprile 2025, allegando l'atto di morte del 18 febbraio 2025, ma non si pronunciò sul tipo di chiusura né sulle spese.
Oggetto della lite: Il divieto di esercitare funzioni di membro dell'equipaggio di volo nello spazio aereo svizzero.
Diritto
Ammissibilità e oggetto divenuto senza oggetto: Il Tribunale federale esamina d'ufficio la propria competenza e i presupposti di ammissibilità. Il ricorso concerne una controversia di diritto pubblico in materia di diritto aeronautico contro una sentenza conclusiva del Tribunale amministrativo federale ed è stato presentato tempestivamente e nelle forme prescritte. L'interesse degno di protezione deve tuttavia rimanere attuale e concreto fino al momento della pronuncia; se viene meno, la procedura è dichiarata chiusa (art. 89 cpv. 1 LTF, art. 71 LTF in combinato disposto con l'art. 72 PC).
Pretesa strettamente personale: Misure come il divieto di volo sono strettamente personali e non trasmissibili per successione. La pretesa di opporsi a tali misure si estingue con il decesso della parte. Il procedimento diventa quindi senza oggetto. Un'eccezione al requisito dell'interesse attuale non si applica, poiché le questioni non possono ripresentarsi in modo identico in qualsiasi momento, un esame tempestivo nel caso concreto non è escluso a priori e non sussiste una manifesta violazione della CEDU.
Spese: In caso di oggetto divenuto senza oggetto il Tribunale federale decide in via sommaria sulle spese processuali, determinante è il presumibile esito del processo (art. 71 LTF in combinato disposto con l'art. 72 PC). Non vengono prelevate spese giudiziarie in applicazione dell'art. 66…