Fatti
La ricorrente [A.A.] (sorellastra delle resistenti [B.B.] e [C.B.] ) vive in Sudafrica. La madre comune [D.A.] (de cuius) visse in Svizzera dopo il matrimonio con [E.B.] e morì nel 2017 presso il suo domicilio a [V.] .
Il 19 maggio 2010 la de cuius stipulò a [U.] (Sudafrica), davanti a un notaio sudafricano, un 'contratto di rinuncia all'eredità'. La ricorrente rinunciò a tutte le pretese ereditarie e di legittima. In cambio, la de cuius si impegnò a pagare ZAR 50'000.-- entro il 30 giugno 2010 e a rinunciare alle pretese alimentari.
L'Ufficio delle successioni della città di Zugo aprì il contratto agli eredi nel settembre 2017 e prospettò un certificato di eredità per le resistenti. La ricorrente sollevò opposizione; l'Ufficio delle successioni ordinò l'amministrazione dell'eredità.
Il 13 marzo 2019 la ricorrente adì il Tribunale cantonale di Zugo chiedendo la dichiarazione di invalidità del contratto di rinuncia, l'accertamento del suo diritto a un terzo dell'eredità, informazioni su anticipi, donazioni e prestiti, nonché la collazione e una quota ereditaria maggiorata. Il Tribunale cantonale respinse la petizione con decisione del 13 maggio 2020. La Corte d'appello del Cantone di Zugo respinse l'appello con sentenza del 22 ottobre 2021, nella misura in cui vi entrava nel merito; quanto ai vizi della volontà e alla lesione, non entrò nel merito dell'appello.
Con ricorso in materia civile la ricorrente chiese l'annullamento della sentenza cantonale, la dichiarazione di invalidità del contratto e il rinvio. Le resistenti chiesero la non entrata nel merito, in subordine il rigetto. Dinanzi al Tribunale federale era controversa in particolare la validità formale dell'atto secondo il diritto svizzero (art. 512 CC, art. 500 cpv. 3 CC, art. 501 cpv. 2 CC, § 20 BeurkG/ZG), i vizi della volontà (art. 23, 28 CO), la lesione (art. 21 CO) nonché l'avveramento della condizione sospensiva del pagamento (Art. 151 CO).
Diritto
Il ricorso in materia civile è ammissibile: sussiste una decisione finale di un'ultima istanza cantonale in una causa civile patrimoniale, il valore litigioso di Fr. 30'000.-- ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è raggiunto e la ricorrente è legittimata ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 LTF. Nelle cause pecuniarie le conclusioni devono essere quantificate; le ripetibili sono state determinate in modo sufficiente dalla motivazione del ricorso. Si applicano i requisiti di motivazione degli art. 95 segg., 97 e 105 LTF nonché il rigoroso principio di allegazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure costituzionali. Il diritto applicabile alla validità formale è il diritto svizzero, poiché l'ultimo domicilio della de cuius era in Svizzera (art. 93 cpv. 2 e art. 95 cpv. 4 LDIP in combinato disposto con la Convenzione dell'Aia sui testamenti).
Quanto alla validità formale: un patto di rinuncia all'eredità necessita della forma dell'atto pubblico di disposizione per causa di morte (art. 512 CC); le prescrizioni degli art. 499 segg. CC sono norme di validità, la cui violazione comporta nullità ai sensi dell'art. 520 CC. Le prescrizioni cantonali sulla certificazione (art. 55 Tit. fin. CC, BeurkG/ZG) sono diritto cantonale, la cui violazione non può essere fatta valere autonomamente davanti al Tribunale federale, salvo che sia sollevata una censura costituzionale sufficiente. Il Tribunale federale rileva che le censure della ricorrente sono in larga parte appellatorie e insufficientemente motivate.
La constatazione della Corte d'appello secondo cui la duplica delle resistenti aveva affermato che il notaio aveva firmato ogni pagina e tale affermazione non era stata contestata non è arbitraria. L'allegazione è stata trattata come fatto non contestato ai sensi dell'art. 150 cpv. 1 CPC, poiché la ricorrente non l'aveva contestata tempestivamente; prima della chiusura dello scambio di allegazioni, inoltre, le resistenti avevano la possibilità di esprimersi senza limitazioni nella duplica. Non sussiste quindi una violazione dell'art. 500 cpv. 3 CC. È stata esclusa una violazione del principio dispositivo e dell'art. 8 CC riguardo alla struttura del contratto, poiché la ricorrente stessa aveva descritto tale struttura in questo modo nel procedimento di primo grado; la diversa esposizione presentata solo in appello era tardiva (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Una violazione dell'art. 501 cpv. 2 CC è stata esclusa per mancanza di una sufficiente sostanziazione della censura di accertamento dei fatti contraria agli atti. La censura secondo cui il § 20 BeurkG/ZG contrasterebbe con il diritto federale non è stata esaminata, per mancato esaurimento del grado cantonale e per insufficiente motivazione. Una violazione del diritto di essere sentito o un diniego di giustizia formale da parte della Corte d'appello non sussiste, poiché essa poteva legittimamente riprendere la motivazione di primo grado…