Fatti

Il ricorrente (nato nel 1998), cittadino indiano, è entrato in Svizzera il 9 ottobre 2016 per studiare presso una scuola alberghiera. Il 22 settembre 2017 ha sposato [B.] , cittadina britannica con diritto di soggiorno in Svizzera, per cui gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno UE/AELS con scopo «Ricongiungimento con la moglie». Dopo il cambio di cantone nel Canton Zugo (1° aprile 2018) ha ottenuto un permesso di soggiorno UE/AELS con lo stesso scopo.

Il 31 marzo 2020 la moglie ha comunicato all'Ufficio della migrazione di voler divorziare. L'Ufficio della migrazione del Canton Zugo, con decisione del 24 luglio 2020, ha revocato il permesso di soggiorno UE/AELS e ha allontanato il ricorrente. Il Consiglio di Stato del Canton Zugo ha respinto il ricorso il 15 dicembre 2020. Il Tribunale amministrativo del Canton Zugo, con sentenza del 6 ottobre 2021, ha accolto il ricorso solo nel senso che il termine di partenza è stato fissato a 60 giorni dal passaggio in giudicato; per il resto lo ha respinto.

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 18 novembre 2021 il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale l'annullamento della revoca e dell'allontanamento, la proroga del permesso di soggiorno e, in via eventuale, il rinvio, in via subordinata un termine di partenza di tre mesi. La questione controversa riguarda in particolare un diritto di soggiorno derivato dall'Accordo sulla libera circolazione (ALC), un diritto ai sensi dell'art. 50 LStrI, la censura di violazione del diritto di essere sentito nonché l'art. 8 CEDU e l'art. 13 cpv. 1 Cost.

Diritto

Il ricorso è stato trattato, poiché il ricorrente può richiamarsi in modo sostenibile a un diritto di soggiorno derivato dall'ALC e dall'art. 50 LStrI (art. 83 lett. c n. 2 LTF). Non è stato trattato, invece, sulle domande di annullamento della decisione del Consiglio di Stato e della decisione dell'Ufficio della migrazione (effetto devolutivo), sulla domanda di rinunciare all'allontanamento (art. 83 lett. c n. 4 LTF), nonché sulla censura contro il termine di partenza, poiché questo costituisce una modalità dell'esecuzione dell'allontanamento e non sono state sollevate censure costituzionali autonome.

La censura di violazione del diritto di consultare gli atti ovvero del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è stata respinta. La contestata e-mail della moglie del 19 giugno 2020 è stata inviata dopo la consultazione degli atti del 15 giugno 2020; inoltre il Consiglio di Stato si era già basato su di essa, per cui il ricorrente avrebbe potuto chiedere di consultarla. L'e-mail costituisce soltanto un'ulteriore conferma dell'intenzione di divorziare già nota, e il ricorrente ha potuto esprimersi nel procedimento precedente sulla persistenza della volontà matrimoniale.

Sul diritto di soggiorno derivato dall'ALC (art. 3 cpv. 1 Allegato I ALC, art. 7 lett. d ALC): il diritto dei coniugi di cittadini UE sussiste finché il matrimonio perdura formalmente, ma è sottoposto alla riserva dell'abuso di diritto. Se manca la volontà matrimoniale e il vincolo formale serve solo ad aggirare le norme di ammissione in materia di stranieri, il diritto decade. Il permesso può essere revocato o non prorogato ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 OLCP in combinato disposto con l'art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI. L'esistenza della volontà matrimoniale è una questione di fatto che il Tribunale federale esamina soltanto sotto il profilo dell'evidente inesattezza (art. 97 cpv. 1 LTF). Il ricorrente, obbligato a collaborare ai sensi dell'Art. 90 LStrI, non ha potuto indicare elementi che indicassero una ripresa della comunione coniugale. Che non sia ancora stata avviata una procedura di divorzio non è decisivo, tanto più che un'azione di divorzio contro la volontà di un coniuge avrebbe possibilità di successo solo dopo due anni di separazione (art. 114 CC). L'istanza precedente non ha quindi violato il diritto federale qualificando come abusiva l'invocazione di un matrimonio formalmente ancora in essere.

Sul diritto ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI: la pretesa presuppone che la comunione coniugale sia durata almeno tre anni. Ai sensi dell'art. 50 LStrI è compreso anche il caso dell'ex coniuge di un cittadino UE/AELS titolare di un semplice permesso di soggiorno (DTF 144 II 1 consid. 4.7). Determinante è la durata della comunione domestica coniugale percepibile all'esterno, ovvero della volontà coniugale reciproca vissuta (DTF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2). Il termine è assoluto. L'istanza precedente ha accertato in modo vincolante che la volontà matrimoniale si era estinta al più tardi nell'aprile 2020 e che il matrimonio era quindi durato solo circa due anni e mezzo, circostanza…