Fatti
Il ricorrente [A.] (nato nel 1992) era impiegato a ore come addetto alla sicurezza presso la [B. GmbH] dal 1° novembre 2018. Il 9 novembre 2020, in preda a un impulso emotivo mentre tentava di infilzare un cuscino con un coltello da taglio, ha riportato una grave ferita da taglio al braccio sinistro vicino all'arteria, con lesioni del nervo mediano, dell'arteria radiale, del nervo ulnare e dei tendini, che hanno dovuto essere trattate chirurgicamente.
La convenuta GENERALI Allgemeine Versicherungen AG (Generali) con decisione del 17 dicembre 2020 ha qualificato l'evento come infortunio non professionale e ha negato l'obbligo di prestazione, poiché il ricorrente aveva lavorato per la [B.] per un tempo nettamente inferiore alle otto ore settimanali. La decisione su opposizione del 18 febbraio 2021 ha confermato tale valutazione. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso con sentenza del 15 giugno 2021.
Oggetto della lite: assicurazione infortuni; se il ricorrente, in qualità di lavoratore a tempo parziale, abbia raggiunto il tempo minimo di lavoro di otto ore settimanali ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 OAINF e fosse quindi assicurato contro gli infortuni non professionali.
Argomentazioni dinanzi al Tribunale federale: il ricorrente ha chiesto l'accertamento della copertura assicurativa e dell'obbligo di prestazione, in via subordinata il rinvio. Ha lamentato, tra l'altro, la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), poiché non gli era stato concesso un termine per pronunciarsi sulla risposta al ricorso, nonché una mora del creditore da parte del datore di lavoro, in base alla quale si dovrebbe fare riferimento alla media da gennaio 2019 a marzo 2020. Sono stati prodotti nuovi mezzi di prova (attestazione medica del 4 maggio 2021, pagamento posteriore del salario lordo di fr. 5358.75 per aprile-novembre 2020).
Ore lavorate: nel mese precedente l'infortunio (da agosto 2020) il ricorrente ha lavorato solo nel settembre 2020, per 6.25 ore. Nei dodici mesi a partire dal novembre 2019 sono risultate le seguenti ore: 28 h (dicembre 2019), 10.25 h (gennaio 2020), 8.5 h (febbraio 2020), 3 h (marzo 2020), 8.25 h (aprile 2020) e 6.25 h (settembre 2020); negli altri mesi non vi è stato lavoro.
Diritto
Il Tribunale federale esamina d'ufficio le questioni di diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Per la copertura assicurativa in caso di infortunio non si applica l'eccezione dell'art. 105 cpv. 3 LTF, sicché gli accertamenti di fatto sono riesaminati solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 97 cpv. 1, art. 105 cpv. 1-2 LTF) e vige il principio della motivazione qualificata (art. 106 cpv. 2 LTF). Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono ammissibili solo come nova improprie, qualora la decisione impugnata vi dia motivo (art. 99 cpv. 1 LTF); i nova propri sono irrilevanti. L'attestazione medica del 4 maggio 2021 è un novum improprio che avrebbe già potuto essere prodotto nella procedura cantonale. Il pagamento posteriore del salario e i giustificativi di luglio e agosto 2021 sono nova propri.
Ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 e 2 LAINF in combinato disposto con l'art. 13 cpv. 1 OAINF, sono assicurati contro gli infortuni non professionali solo i lavoratori a tempo parziale che presso un unico datore di lavoro prestano almeno otto ore settimanali. La raccomandazione n. 7/87 della Commissione ad hoc Danni LAINF, che non vincola il giudice, è da considerarsi conforme alla legge. Essa calcola la durata media settimanale di lavoro su tre o dodici mesi precedenti l'infortunio, computando solo le settimane lavorative complete con impieghi effettivi, qualora queste prevalgano, e consentendo un'integrazione delle ore di mancata prestazione solo in misura limitata.
La precedente istanza ha correttamente riconosciuto che il ricorrente presenta nettamente più settimane senza il numero minimo di ore che settimane con almeno otto ore. Anche tenendo conto di ore supplementari nel novembre 2019 e nel marzo 2020, il risultato non cambia. Il rifiuto di concedere un termine per pronunciarsi non viola il diritto di essere sentito, poiché il ricorrente era rappresentato da un avvocato e, secondo la giurisprudenza (DTF 138 I 484), la notifica a fini di presa di conoscenza è ammissibile nei confronti di persone esperte in diritto.
L'eccezione di mora del creditore da parte del datore di lavoro non è fondata. Nel lavoro su chiamata effettivo può sussistere una mora del creditore, secondo la dottrina prevalente tuttavia solo in…