Fatti

Il caso riguarda un assicurato, nato nel 1978, coinvolto nel 1996 in un incidente stradale con politrauma. L'istituto assicuratore (INSAI) gli aveva riconosciuto nel 2000 un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 20% e nel 2003 una rendita di invalidità, poi aumentata al 31%, decisione non più impugnata.

Con lettera del 3 novembre 2017 l'assicurato chiedeva all'INSAI una revisione del caso. Il 18 gennaio 2021 presentava ricorso per ritardata giustizia al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'accertamento della denegata giustizia e l'ordine di emanare una decisione senza indugio. Il 22 gennaio 2021 l'INSAI emetteva la decisione formale, mantenendo la rendita al 31% e aumentando l'IMI del 12.5%, per un totale del 32.5%.

Con sentenza dell'8 marzo 2021 (35.2021.6) la Corte cantonale stralciava la causa dai ruoli, poneva le spese di fr. 200 a carico dell'INSAI e lo condannava a versare all'assicurato fr. 1'500 a titolo di ripetibili. La Corte cantonale aveva ritenuto che la durata complessiva di oltre tre anni tra la domanda di revisione e il ricorso fosse eccessiva, in particolare per i ritardi del medico di circondario, e che la procedura dovesse presumibilmente concludersi con l'accertamento di una ritardata giustizia. Quanto alle spese, aveva qualificato la causa come non relativa a prestazioni, applicando l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI.

L'INSAI impugna la sentenza con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento. L'assicurato postula la reiezione del ricorso; la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni.

Questioni giuridiche principali: (i) sussistenza di una ritardata giustizia, ossia violazione del termine ragionevole ex art. 29 cpv. 1 Cost.; (ii) legittimità del prelievo di spese giudiziarie cantonali nella procedura per ritardata giustizia dopo la revisione della LPGA entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

Diritto

Il Tribunale federale esamina anzitutto il ricorso sotto il profilo della violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF), precisando che l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF). Quando il ricorso verte su questioni procedurali e non direttamente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni, il libero esame dei fatti è escluso (art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 3 LTF).

Quanto alla ritardata giustizia, il Tribunale federale richiama l'art. 29 cpv. 1 Cost., secondo cui ognuno ha diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole. Pur ricordando che il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo delle assicurazioni sociali, esso non prevale in linea di principio sul principio inquisitorio e sull'obbligo di chiarire i fatti con la dovuta diligenza; l'esperimento di una perizia esterna non configura di per sé una ritardata giustizia. Il ricorrente si limita a contestare l'apprezzamento della Corte cantonale, estrapolando l'ultimo mese prima del ricorso e il termine del 15 gennaio 2021, senza dimostrare l'insostenibilità della valutazione globale della durata complessiva di oltre tre anni e dei ritardi del medico di circondario. Nell'esame sommario del presumibile esito, la Corte cantonale poteva dunque senza violare il diritto federale presumere una ritardata giustizia; il ricorso è infondato su questo punto.

Sul tema delle spese, il Tribunale federale ricostruisce l'evoluzione dell'art. 61 lett. a LPGA e dell'art. 69 cpv. 1bis LAI. Con la revisione della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, è stata abrogata la gratuità generalizzata e introdotto l'art. 61 lett. f bis LPGA, secondo cui nelle controversie relative a prestazioni la procedura è soggetta a spese solo se la singola legge lo prevede, mentre per i comportamenti temerari o sconsiderati il tribunale può imporre spese. Il legislatore ha dunque voluto una soluzione differenziata, lasciando ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA.

La questione se il ricorso per ritardata giustizia cantonale costituisca una controversia relativa a prestazioni può rimanere aperta: in tal caso la LAINF non prevede spese e l'applicazione di una tassa sarebbe esclusa. In ogni caso, se la causa esula dal…