Fatti

Le parti sono in causa dinanzi ai tribunali rumeni. La [B.] SRL (creditrice, con sede in Romania, rappresentata nel procedimento da un amministratore fallimentare) ha chiesto al ricorrente [A.] (debitore, residente in Ghana) di costituire una garanzia in relazione a un credito derivante dalla responsabilità del gerente (analogo all'art. 754 CO). Il debitore detiene insieme ad altre due persone, in qualità di società semplice, un fondo in comproprietà.

Con decisione n. 179 del 10 marzo 2020, il Tribunale distrettuale di Constanța ha ordinato un sequestro conservativo di beni mobili e immobili del debitore fino a Fr. 237'239.60. La Corte d'appello di Constanța ha respinto il gravame con sentenza n. 86 del 29 aprile 2020.

Il 14 dicembre 2020 la creditrice ha chiesto al Tribunale regionale Berner Jura-Seeland di dichiarare esecutiva la sentenza d'appello e di disporre un sequestro sulla quota di liquidazione del debitore nella società semplice. Con decisione del 18 dicembre 2020, il Tribunale regionale ha dichiarato esecutiva non solo la sentenza d'appello, ma anche la decisione di primo grado. Lo stesso giorno ha emesso un ordine di sequestro fondato sull'art. 271 cpv. 1 n. 6 e cpv. 3 LEF.

Il debitore ha chiesto la motivazione, ha proposto opposizione al sequestro e il 14 maggio 2021 ha impugnato la dichiarazione di esecutività con ricorso dinanzi alla Corte suprema del Cantone di Berna. Ha chiesto che le decisioni rumene non fossero dichiarate esecutive. La Corte suprema ha respinto il ricorso con decisione del 6 ottobre 2021.

Con ricorso in materia civile del 29 ottobre 2021, il debitore ha chiesto al Tribunale federale l'annullamento della decisione del Tribunale regionale, in via subordinata della decisione della Corte suprema, e la non esecutività delle decisioni rumene, in via ulteriormente subordinata il rinvio. La domanda di effetto sospensivo è stata respinta con decisione presidenziale del 16 novembre 2021. Un atto del 22 novembre 2021 con integrazione del ricorso è stato presentato dopo la scadenza del termine di ricorso.

Erano controverse in particolare: (1) la mancanza di una domanda espressa di dichiarazione di esecutività della decisione di primo grado; (2) l'applicabilità della CLug, poiché le decisioni sarebbero state emesse nell'ambito di una procedura fallimentare (esclusione ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. b CLug); (3) la designazione delle parti dopo il fallimento della creditrice; (4) la presunta mancata riconoscimento del fallimento in Svizzera e la nullità delle decisioni.

Diritto

Ammissibilità e oggetto dell'esame: Contro la decisione della Corte suprema è dato il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1, art. 74 cpv. 1 lett. b, art. 76, art. 90 LTF). La decisione del Tribunale regionale non è impugnabile dinanzi al Tribunale federale (art. 75 LTF). Il termine di cui all'art. 100 cpv. 1 LTF è scaduto il 10 novembre 2021; l'atto del 22 novembre 2021 è pertanto tardivo in tale misura. Una decisione autonoma di exequatur non costituisce una misura cautelare ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 135 III 670 consid. 1.3.2), per cui si applicano i motivi di ricorso ordinari (art. 95-97 LTF). Il sequestro non è oggetto del procedimento.

Domanda di dichiarazione di esecutività (art. 38 segg. CLug): Il Tribunale federale ha nel frattempo stabilito che non è necessaria una domanda formale di dichiarazione di esecutività di un titolo ai sensi della CLug in relazione a un sequestro ai sensi dell'art. 271 cpv. 3 LEF (sentenza 5A_428/2022 del 18 gennaio 2023 consid. 5.2.3, destinata alla pubblicazione; cfr. DTF 147 III 491 consid. 6.2.1). La Corte suprema non ha tuttavia ritenuto una dichiarazione di esecutività d'ufficio, bensì ha interpretato la domanda. Ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 CLug, la forma della domanda è disciplinata dal diritto dello Stato di esecuzione; le conclusioni vanno interpretate secondo il principio della buona fede e alla luce della loro motivazione (DTF 137 III 617 consid. 6.2). Il debitore non ha spiegato perché tale interpretazione dovrebbe essere esclusa. La motivazione della domanda e gli allegati (compreso il formulario ai sensi dell'art. 53 CLug/allegato V) hanno lasciato riconoscere la volontà di ottenere la dichiarazione di esecutività anche della decisione di primo grado. La considerazione subordinata sull'obbligo di porre domande (art. 56 CPC) non doveva essere esaminata.

Applicabilità della CLug e clausola di esclusione (art. 1 cpv. 2 lett. b CLug): L'esclusione vale solo per le azioni che avvengono nell'ambito di una liquidazione fallimentare, derivano direttamente dalla procedura fallimentare e si inseriscono strettamente nella liquidazione di beni. Le procedure che sarebbero state avviate anche senza fallimento non ne sono coperte (DTF 131 III 227 consid. 3.2; 133 III 386 consid. 4.3.1; 141 III 382 consid. 3.4). La Corte suprema ha qualificato la procedura rumena come garanzia di un credito controverso mediante limitazione del potere di disposizione, paragonabile a un sequestro svizzero. Il debitore non ha contestato in modo sostanziale tale qualificazione. Il richiamo alla legge rumena sull'insolvenza n. 85/2014 (art. 169…