Fatti

Parti e istanze: Il ricorrente ([A.] ) e l'associazione [B.] (convenuta, rappresentata dall'avv. Anita Hüsler) controvertono su misure cautelari in relazione a un'assemblea associativa. Istanze precedenti erano il Tribunale cantonale di Nidwalden e il Tribunale superiore del Cantone di Nidwalden, sezione civile (sentenza del 24 giugno 2021, ZA 21 3).

Procedimento principale e antefatti: Con decisione del 2 novembre 2020 il Tribunale cantonale ordinava all'associazione di convocare, entro un mese dal passaggio in giudicato, un'assemblea generale con determinati punti all'ordine del giorno; contro di essa non era stato interposto alcun rimedio. Il 17 dicembre 2020 l'associazione ha svolto la propria 'ordinaria OV 2020' in forma di consultazione online, a causa della pandemia di Covid.

Domande: Il 21 gennaio 2021 il ricorrente ha chiesto al Tribunale cantonale, nel procedimento principale, di dichiarare nulle le decisioni adottate nella consultazione online, in via subordinata annullate, e in via ulteriormente subordinata di accertare che non fossero state adottate decisioni in senso giuridico. Nel procedimento cautelare ha chiesto, fondandosi sull'art. 261 seg. CPC, un divieto superprovvisionale di eseguire ovvero attuare le decisioni, nonché la loro sospensione, senza audizione dell'associazione.

Svolgimento del procedimento: Il Tribunale cantonale ha respinto la richiesta superprovvisionale il 25 gennaio 2021, ma ha concesso all'associazione il diritto di essere sentita; con decisione del 5 febbraio 2021 ha confermato il provvedimento superprovvisionale e ha respinto l'istanza. Ha posto a carico del ricorrente spese processuali di fr. 400.-- e ripetibili di fr. 556.90. Il Tribunale superiore ha respinto l'appello del 1° marzo 2021 con sentenza del 24 giugno 2021, nella misura in cui vi è entrato nel merito, ponendo a carico del ricorrente spese di fr. 1'000.-- e ripetibili di fr. 1'695.80.

Procedimento davanti al Tribunale federale: Il ricorrente ha proposto ricorso in materia civile il 20 agosto 2021. La domanda di effetto sospensivo ovvero di misure cautelari è stata respinta con decisione del 24 agosto 2021. La II Corte di diritto civile ha assunto il procedimento il 31 agosto 2021. Non sono state chieste determinazioni.

Diritto

Rappresentanza e procura (consid. 1): Il ricorrente ha censurato l'indirizzo c/o dell'associazione presso il (presunto) presidente [C.] nonché la procura della rappresentante legale. Il Tribunale federale ha rilevato che la questione della valida elezione del presidente appartiene al procedimento principale. L'associazione deve poter difendersi tramite quegli organi che appaiono prima facie legittimati ad agire, ciò che comprende anche la nomina di un rappresentante legale. Dagli statuti (art. 5.2.2 e 5.2.3) risulta bensì che il comitato disciplina il potere di firma, ma una firma individuale del presidente non è esclusa, e il ricorrente non ha provato la sua assenza. La procura basta quindi per il procedimento davanti al Tribunale federale.

Decisione incidentale (consid. 2.1): Le misure cautelari sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF soltanto se pronunciate in un procedimento autonomo. Le misure richieste nel quadro di un procedimento principale e che disciplinano la situazione per la durata dello stesso sono decisioni incidentali ai sensi dell'art. 93 LTF. La decisione impugnata è quindi una decisione incidentale di questo tipo.

Pregiudizio irreparabile (consid. 2.2): Secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF il ricorso contro decisioni incidentali è ammissibile soltanto se minaccia un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, che non può essere eliminato neppure da una…