Fatti

La Società svizzera di radiotelevisione (SRG) ha trasmesso il 4 dicembre 2019, nell'ambito della serie 'DOK', il documentario di circa 50 minuti 'Der Preis der Aufrichtigkeit - Adam Quadronis Leben nach dem Baukartell' (Il prezzo della sincerità - La vita di Adam Quadroni dopo il cartello edile). Il film ritrae Adam Quadroni, le cui segnalazioni hanno portato alla scoperta del 'cartello edile grigionese', e descrive le conseguenze personali e familiari che ha dovuto sopportare come whistleblower nel ristretto ambiente locale della Bassa Engadina.

Not Carl, che non è menzionato nel film, si è rivolto all'Ufficio dell'ombudsman e successivamente all'Autorità indipendente di ricorso per la radiotelevisione (AIR). Ha lamentato che il servizio, in particolare riguardo al ruolo del presidente del tribunale regionale Orlando Zegg, nei cui confronti sono state mosse gravi accuse, avesse omesso o rappresentato in modo scorretto fatti essenziali. Il 28 agosto 2020 l'AIR ha accolto il ricorso con quattro voti contro tre, nella misura in cui era ammissibile. La minoranza riteneva che le sequenze contestate, che occupavano solo pochi minuti, fossero secondarie e senza influsso sull'impressione complessiva.

La SRG ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e l'accertamento che i presupposti di un ricorso di persona interessata non fossero adempiuti; in via subordinata, che il principio di obiettività non fosse stato violato. Not Carl non sarebbe stato toccato dal servizio più dello spettatore medio. Ha chiesto di non entrare nel merito, in subordine il rigetto. L'AIR ha chiesto il rigetto. Un'integrazione presentata dal convenuto il 17 novembre 2021, con una decisione dell'Obergericht di Zurigo, non è stata presa in considerazione in quanto nova veri e propri inammissibili (art. 99 LTF).

Le questioni controverse erano (1) la legittimazione del convenuto a ricorrere come persona interessata ai sensi dell'art. 94 cpv. 1 LRTV e (2) la violazione del principio di obiettività di diritto radiotelevisivo (art. 4 cpv. 2 LRTV) mediante la rappresentazione di Orlando Zegg nel film.

Diritto

Il ricorso contro le decisioni dell'AIR sul contenuto di trasmissioni editoriali è ammissibile ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 lett. c LTF; la SRG, in quanto emittente, è legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF. La domanda volta a far dichiarare che il ricorso della persona interessata non avrebbe dovuto essere ammesso non costituisce un nova inammissibile (art. 99 LTF), poiché si colloca come questione pregiudiziale nell'ambito dell'oggetto della lite. Il Tribunale federale esamina d'ufficio il presupposto processuale della legittimazione a ricorrere (art. 106 cpv. 1 LTF), anche se la SRG, dinanzi all'AIR, non aveva contestato che si trattasse di un ricorso popolare.

Ai sensi dell'art. 94 cpv. 1 LRTV, il ricorso di persona interessata presuppone che il ricorrente abbia partecipato al procedimento di contestazione e dimostri uno stretto rapporto con l'oggetto della pubblicazione. Determinante è l'entità della toccamento, non l'interesse per il tema. Uno stretto rapporto sussiste quando il ricorrente stesso è stato oggetto del servizio oppure, in ragione della sua attività, si trova in una relazione particolare con il contenuto e si distingue così dagli altri fruitori del programma. La legittimazione va ammessa con prudenza, poiché altrimenti si aggirerebbe il diritto di ricorso popolare di cui all'art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV.

Secondo questi criteri, la qualità di persona interessata del convenuto era dubbia. L'interesse a correggere l'immagine della Bassa Engadina e della giustizia, nonché il sostegno a terzi, non giustificano una vicinanza sufficiente ai fatti. Le accuse erano rivolte personalmente al presidente del tribunale Orlando Zegg e non al tribunale regionale come istituzione. Le conversazioni di ricerca e i contatti via e-mail con la regista non bastano di per sé. Il Tribunale federale ha tuttavia lasciato aperta la questione, poiché anche nell'ambito di un ricorso popolare l'AIR avrebbe deciso allo stesso modo, e l'art. 96 cpv. 1 LRTV consente di trattare ricorsi tempestivi che non soddisfano tutti i requisiti formali, purché sussista un interesse pubblico.

Il principio di obiettività richiede che le trasmissioni editoriali riportino fatti ed eventi in modo corretto, che le opinioni siano riconoscibili come tali e che il pubblico possa formarsi un'opinione propria. Gli obblighi di diligenza aumentano con la delicatezza del tema. Il giornalismo di difesa o investigativo è ammissibile, ma richiede distanza critica e una presentazione equa dei punti di vista contrari. In presenza di accuse gravi, la persona interessata dev'essere confrontata con il materiale che la incrimina. Il principio non impone però una rappresentazione equivalente di tutte le posizioni; determinante è se resti riconoscibile che un'affermazione è controversa. Decisivo è il modo di intendere dello spettatore televisivo medio.

Il Tribunale federale ha constatato che i passaggi su Orlando Zegg, dal punto di vista dello spettatore medio, trasmettevano l'impressione che il giudice fosse parziale e vessatorio, avesse legami con il cartello edile e si vendicasse del whistleblower. Il passaggio sul 'giudice imprenditore' poteva, ma non doveva, essere riferito a Orlando Zegg, poiché si trattava in realtà del suo predecessore. Il collegamento era però rafforzato dal riferimento all''uomo influente' e ai legami familiari con il cartello edile. La constatazione dell'AIR secondo cui tale impressione si era prodotta non è insostenibile. Che la ricorrente non abbia inteso affermare che il sostegno di ambienti del cartello abbia favorito l'elezione è irrilevante dal punto di vista del diritto radiotelevisivo.

Il rifiuto di collaborare di Orlando Zegg va considerato nella…