Art. 91 LRTV

Organi di mediazione

1 L’Autorità di ricorso designa per ogni regione delle tre lingue ufficiali un organo di mediazione indipendente, che le è amministrativamente subordinato.
2 La SSR dispone di propri organi indipendenti di mediazione.
3 Gli organi di mediazione trattano reclami contro:
  1. a. trasmissioni redazionali diffuse, interposti per violazione degli articoli 4–5 della presente legge o del diritto internazionale vincolante per le emittenti svizzere; abis. contributi ideati dalla redazione e pubblicati nell’ulteriore offerta editoriale della SSR, interposti per violazione dell’articolo 5a;
  2. b. il rifiuto da parte di emittenti svizzere di accordare l’accesso al programma o alla parte dell’ulteriore offerta editoriale della SSR ideata dalla redazione.
4 Gli organi di mediazione delle regioni linguistiche sono sottoposti alla vigilanza dell’Autorità di ricorso.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Revisione della sentenza [2A.330/1996](mcp.opencaselaw.ch/.../bger_2A_330_1996) ([DTF 123 II 402](mcp.opencaselaw.ch/.../bge_123 II 402)) concernente il diritto d'accesso alla pubblicità…
    · 04/11/2009 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.