Art. 91 LRTV
Organi di mediazione
1 L’Autorità di ricorso designa per ogni regione delle tre lingue ufficiali un organo di mediazione indipendente, che le è amministrativamente subordinato.
2 La SSR dispone di propri organi indipendenti di mediazione.
3 Gli organi di mediazione trattano reclami contro:
- a. trasmissioni redazionali diffuse, interposti per violazione degli articoli 4–5 della presente legge o del diritto internazionale vincolante per le emittenti svizzere; abis. contributi ideati dalla redazione e pubblicati nell’ulteriore offerta editoriale della SSR, interposti per violazione dell’articolo 5a;
- b. il rifiuto da parte di emittenti svizzere di accordare l’accesso al programma o alla parte dell’ulteriore offerta editoriale della SSR ideata dalla redazione.
4 Gli organi di mediazione delle regioni linguistiche sono sottoposti alla vigilanza dell’Autorità di ricorso.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Revisione della sentenza [2A.330/1996](mcp.opencaselaw.ch/.../bger_2A_330_1996) ([DTF 123 II 402](mcp.opencaselaw.ch/.../bge_123 II 402)) concernente il diritto d'accesso alla pubblicità…2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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6 citazioni23/02/2024 · 6 citazioni de
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6 citazioni
Ultime sentenze del TF
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