Fatti

Parti e istanze: Il ricorrente (contribuente) aveva il domicilio fiscale a [U.] /AR nei periodi fiscali 2014 e 2015. Controparte era l'amministrazione fiscale del Cantone Appenzello Esterno (autorità di tassazione). Autorità inferiore era il Tribunale superiore del Cantone Appenzello Esterno, 2a sezione.

Fatti: L'autorità di tassazione ha inviato al contribuente il 27 settembre 2019 (periodo fiscale 2014), rispettivamente il 12 ottobre 2020 (periodo fiscale 2015), una lettera ciascuna nella procedura 'A-Post Plus', con cui comunicava che la tassazione non poteva ancora essere eseguita e che con la lettera interrompeva la prescrizione dell'accertamento per le imposte cantonali e comunali nonché per l'imposta federale diretta.

Tassazione e autorità inferiore: Con decisioni del 20 aprile 2021 l'autorità di tassazione ha proceduto alle tassazioni; le opposizioni sono state respinte con decisioni del 28 maggio 2021. Il Tribunale superiore ha respinto i ricorsi con decisioni O2V 21 33 (imposte cantonali e comunali) e O2V 21 35 (imposta federale diretta) del 18 gennaio 2022. Ha accertato che la lettera del 27 settembre 2019 era stata regolarmente notificata secondo 'Track & Trace' e ha ammesso l'interruzione della prescrizione dell'accertamento in entrambi i periodi.

Conclusioni: Con due atti del 21 febbraio 2022 il contribuente ha chiesto l'annullamento delle decisioni e l'accertamento che la prescrizione dell'accertamento era intervenuta in entrambi i periodi. Sul piano procedurale ha chiesto la sospensione della procedura concernente l'imposta federale diretta fino alla decisione sulle imposte cantonali e comunali.

Oggetto della lite: Era controverso se le comunicazioni del 27 settembre 2019 e del 12 ottobre 2020 fossero idonee a interrompere la prescrizione dell'accertamento. La regolare notifica della lettera del 27 settembre 2019 non era più contestata davanti al Tribunale federale.

Procedura davanti al Tribunale federale: Le procedure 2C_174/2022 e 2C_175/2022 sono state riunite, poiché si fondavano sugli stessi fatti e sulle medesime questioni giuridiche. La domanda di sospensione è così diventata priva di oggetto. Non è stato ordinato alcuno scambio di scritti.

Diritto

Ammissibilità e cognizione: I ricorsi in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 89 cpv. 1, art. 90, art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 146 LIFD, rispettivamente l'art. 73 LAID) sono stati giudicati ammissibili. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale ed esamina con piena cognizione (art. 106 cpv. 1, art. 95 lett. a LTF). Le censure di violazione della Costituzione e del diritto cantonale sono invece soggette all'onere di motivazione qualificato (art. 106 cpv. 2 LTF). Gli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore possono essere corretti solo in caso di manifesta inesattezza (arbitrio) (art. 105 LTF).

Imposta federale diretta: La prescrizione relativa dell'accertamento è di cinque anni, quella assoluta di 15 anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 1 e 4 LIFD). Ai sensi dell'art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD la prescrizione ricomincia a decorrere con ogni atto ufficiale comunicato al contribuente. Una comunicazione scritta che prospetta la tassazione ancora da eseguire interrompe la prescrizione. Le lettere del 27 settembre 2019 e del 12 ottobre 2020 soddisfacevano tali presupposti, poiché non potevano avere altro senso che quello di annunciare una tassazione successiva. Le obiezioni del contribuente, fondate sulla DTF 79 I 248 e 126 II 1, non colgono nel segno e non trovano fondamento…