Fatti
Parti e istanze: [A. AG] (precedente parte attrice, ricorrente) è rappresentata dall'avv. Michael Hunziker. Il resistente è [B.] (convenuto).
Situazione di partenza: Il 11 aprile 2019 il precedente della [A. AG] ha presentato azione presso il Tribunale distrettuale di Zurigo. Chiedeva il pagamento di Fr. 3'873.60 oltre interesse al 5% dal 18 ottobre 2011 e l'eliminazione del rigetto dell'opposizione nell'esecuzione n. xxx dell'Ufficio d'esecuzione di [U.] .
Decisione di prima istanza: Con ordinanza del 15 novembre 2019 il Tribunale distrettuale non è entrato nel merito della causa per difetto di competenza territoriale. In una motivazione eventuale ha esposto che, in caso di entrata nel merito, l'azione sarebbe dovuta essere respinta. L'udienza principale era stata condotta integralmente.
Procedura di reclamo cantonale: La precedente parte attrice ha impugnato l'ordinanza presso il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, I Camera civile. Ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo giudizio, un'indennità di parte e l'addossamento delle spese processuali al convenuto. Non ha formulato alcuna conclusione di merito (domanda di pagamento).
Decisione cantonale: Con decisione del 7 ottobre 2020 (PP200005) il Tribunale superiore non è entrato nel merito del reclamo, poiché le conclusioni del reclamo non soddisfacevano i requisiti di legge, in quanto mancavano domande di merito.
Procedura federale: [A. AG] ha proposto ricorso sussidiario in materia costituzionale e ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale superiore e il rinvio per nuovo giudizio; in via eventuale la condanna del resistente al pagamento di Fr. 3'873.60 oltre interesse e all'eliminazione del rigetto dell'opposizione. Il Tribunale superiore ha rinunciato a osservazioni; il resistente non si è espresso.
Questione controversa: Se il Tribunale superiore, mediante la mancata entrata nel merito per assenza di conclusione di merito nel reclamo, abbia violato diritti costituzionali (in particolare l'art. 29 cpv. 1 Cost., divieto del formalismo eccessivo).
Diritto
Ammissibilità del ricorso in materia costituzionale: La decisione del Tribunale superiore è una decisione finale (art. 117 in combinato disposto con l'art. 90 LTF) di un'ultima istanza cantonale (art. 114 in combinato disposto con l'art. 75 cpv. 1 LTF). Il valore litigioso non raggiunge il limite previsto dall'art. 74 cpv. 1 LTF, per cui il ricorso in materia civile è escluso. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è quindi il rimedio ammissibile (art. 113 LTF).
Portata del esame e accertamento dei fatti: Con il ricorso in materia costituzionale possono essere fatti valere solo diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale considera i fatti accertati dall'istanza precedente (art. 118 cpv. 1 LTF) e se ne discosta solo se l'accertamento è avvenuto in violazione di diritti costituzionali e ciò è censurato in modo qualificato (art. 118 cpv. 2 LTF). Integrazioni dei fatti sono ammissibili solo con indicazioni precise degli atti.
Necessità di una conclusione di merito: Il reclamo cantonale deve essere motivato per iscritto (art. 321 cpv. 1 CPC) e deve contenere conclusioni. Poiché l'istanza di reclamo, in caso di accoglimento e maturità della causa, decide in modo reformatorio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), in linea di principio deve essere formulata una conclusione di merito determinata e, per le pretese pecuniarie, quantificata, che possa essere posta a base della sentenza senza modifiche. Ciò non è richiesto se l'istanza di reclamo deve necessariamente decidere in modo cassatorio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), come nel caso di una decisione di prima istanza di non entrata nel merito.
Assenza di censura sull'accertamento dei fatti: La ricorrente ha sostenuto che dalla motivazione del reclamo e dagli atti precedenti risulterebbe chiaramente che essa mantiene la pretesa. Così facendo critica soltanto l'accertamento dei fatti processuali da parte dell'istanza precedente, senza sollevare una censura di accertamento dei fatti conforme ai requisiti di motivazione e senza indicazioni precise degli atti. L'istanza precedente doveva quindi partire dall'assenza di una conclusione di merito.
Nessun formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.): La ricorrente non ha lamentato un'applicazione errata dell'art. 321 CPC, bensì un…