Fatti

Parti e istanze precedenti: La ricorrente è la [A. AG] (contribuente) con sede statutaria a [U.] /AI. Unico membro del consiglio di amministrazione e azionista unico è [B.] . La controparte è l'Amministrazione fiscale cantonale di Appenzell Interno. L'istanza precedente è il Tribunale cantonale di Appenzell I.Rh., Sezione tribunale amministrativo (sentenza V 4-2020 del 20 ottobre 2020).

Fatti: Nell'esercizio 2017 la contribuente registrò un'unica operazione commerciale: la vendita di un immobile nel Cantone Appenzello Interno al prezzo di Fr. 1'100'000.--. La chiusura contabile e la dichiarazione fiscale furono allestite, come negli anni precedenti, dalla [C. GmbH] (società fiduciaria). Due acconti del compratore di Fr. 40'000.-- ciascuno (valuta 30 dicembre 2016 e 3 gennaio 2017) non furono contabilizzati; inoltre il mobilio di Fr. 11'000.-- fu compensato con il prezzo di acquisto. Gli importi erano inizialmente stati accreditati sul conto della ditta individuale di [B.] ; il trasferimento alla contribuente non fu effettuato.

Procedura: Il 10 dicembre 2019 l'autorità di tassazione tassò la contribuente per il 2017 e aggiunse prestazioni valutabili in denaro di Fr. 91'000.--. Il 17 dicembre 2019 fu aperta un'inchiesta per tentata frode fiscale. Il 24 marzo 2020 fu emanata una decisione di frode fiscale con multe di Fr. 3'867.50 (imposta federale diretta) e Fr. 3'640.-- (imposte cantonali, distrettuali e comunali). L'opposizione del 24 aprile 2020 fu respinta; la causa pervenne il 5 maggio 2020 al Tribunale cantonale (art. 180bis LTB/AI). Questo assolse la contribuente per Fr. 11'000.--, nel resto (Fr. 80'000.--) la dichiarò colpevole di tentata frode fiscale e le inflisse una multa di Fr. 6'600.-- (coefficiente del 66,66 per cento dell'imposta sottratta ridotta del 25 per cento).

Censure della contribuente dinanzi al Tribunale federale: Essa lamentò (1) una violazione del principio dell'accusa, poiché l'elemento soggettivo del reato non era chiaramente descritto nella decisione e restava incerto se sussistesse dolo eventuale o negligenza; (2) una valutazione anticipata delle prove inammissibile, poiché il fiduciario, la di lui moglie e altre persone non erano stati sentiti; (3) l'assenza di dolo, poiché avrebbe scelto, istruito e sorvegliato con diligenza il fiduciario e questi, per motivi di salute, avrebbe omesso per errore di contabilizzare gli acconti. Chiese l'assoluzione, in subordine il rinvio, nonché un'indennità per ripetibili di Fr. 4'704.35.

Osservazioni: L'istanza precedente chiese la reiezione e rinunciò a una risposta. L'Amministrazione fiscale cantonale e l'Amministrazione federale delle contribuzioni rinunciarono a pronunciarsi.

Diritto

Aspetti formali e principio dell'accusa: Il Tribunale federale esamina liberamente il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), mentre accerta i fatti solo in modo arbitrario o manifestamente inesatto (art. 105 LTF). Il CPP non è applicabile nel procedimento contravvenzionale dell'imposta federale diretta (art. 174 segg. LIFD, frode fiscale ai sensi dell'art. 175 segg. LIFD); l'art. 182 cpv. 3 LIFD rinvia solo per analogia ai principi procedurali. Si tratta comunque di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU, per cui il principio dell'accusa vale in forma attenuata: l'autorità di tassazione deve descrivere il fatto con sufficiente chiarezza, analogamente al decreto d'accusa quale sostituto dell'atto d'accusa (art. 352 segg., art. 356 cpv. 1 CPP). La formulazione 'bewusst in Kauf genommen' (accettato consapevolmente) esprime in modo sufficiente che viene contestato il dolo eventuale; la contribuente ha potuto difendersi. La censura è infondata.

Valutazione anticipata delle prove: Un'autorità può valutare anticipatamente le prove se ha già formato il proprio convincimento e può ragionevolmente ritenere, senza violare l'art. 9 Cost., che ulteriori prove non lo modificherebbero (DTF 145 I 167 consid. 4.1). La responsabilità per gli ausiliari può essere delegata solo in misura limitata sotto il profilo del diritto civile, fiscale e commerciale; per questo lo stato di salute del fiduciario non era decisivo. La censura non è motivata in modo sufficiente sotto il profilo costituzionale (art. 106 cpv. 2 LTF) e fallisce.

Elemento soggettivo e nozioni: La tentata frode fiscale (art. 176 LIFD in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP) è punibile solo in presenza di dolo (eventuale). Il dolo eventuale richiede l'elemento della conoscenza e quello della volontà (art. 12 cpv. 2 CP); il semplice dover sapere non basta. La conoscenza può tuttavia, in presenza di un'elevata probabilità di realizzazione della fattispecie, far concludere alla volontà. In diritto tributario l'autorità di tassazione può, in presenza di una sicura conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione, dedurre la volontà dalla conoscenza; un altro motivo diverso dalla sottrazione d'imposta è difficilmente immaginabile (DTF 114 Ib 27 consid. 3a). Le persone giuridiche sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 181 cpv. 1 LIFD.

Imputazione e obblighi di diligenza: La società anonima è vincolata dal comportamento del proprio consiglio di amministrazione (art. 55 cpv. 2 CC, art. 718 cpv. 1 CO). Il consiglio di amministrazione deve agire con tutta la diligenza (art. 717 cpv. 1 CO) e porta la responsabilità della contabilità e del controllo finanziario (art.…