Fatti
La ricorrente [A.] non ha presentato la dichiarazione fiscale 2015 nonostante il sollecito dell'Ufficio delle imposte del Comune di Zurigo. L'Ufficio cantonale delle imposte di Zurigo l'ha tassata d'ufficio il 16 marzo 2018, secondo il proprio apprezzamento dovuto, con un reddito imponibile di fr. 210'000.-- ciascuno (imposta federale diretta nonché imposte cantonali e comunali) e una sostanza imponibile di fr. 10'120'000.--. Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva (anno di scadenza 2015) è stato fissato dall'ufficio in fr. 0.--.
La ricorrente ha proposto opposizione senza alcuna motivazione, senza prove né documenti allegati, per cui l'ufficio non è entrato nel merito. Il Tribunale cantonale delle imposte del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso il 14 gennaio 2019 per quanto riguarda l'imposta sul reddito e sulla sostanza, ma ha omesso di pronunciarsi sull'imposta preventiva. Il Tribunale federale, con sentenza 2C_195/2019 del 20 agosto 2019, ha respinto un ricorso in merito, nella misura in cui vi è entrato. Il Tribunale cantonale delle imposte ha deciso il 16 dicembre 2019 e ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione (1 VS.2019.3).
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 30 gennaio 2020, la ricorrente ha chiesto di annullare la decisione e di concederle per il 2015 il rimborso dell'imposta preventiva di fr. 75'828.25, in via subordinata il rinvio al Tribunale cantonale delle imposte. L'Ufficio cantonale delle imposte e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno chiesto la reiezione, nella misura in cui il ricorso è ammissibile. Il Tribunale cantonale delle imposte ha rinunciato a formulare osservazioni.
Oggetto della lite: Stabilire se il diritto al rimborso dell'imposta preventiva ai sensi dell'art. 23 LIP sia decaduto, poiché la ricorrente ha omesso di dichiarare i redditi e i valori patrimoniali intenzionalmente (con dolo eventuale).
Diritto
Ammissibilità: Il ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione cantonale d'ultima istanza è ammissibile ai sensi dell'art. 82 lett. a, dell'art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, dell'art. 89 cpv. 1 e dell'art. 90 LTF in combinato disposto con l'art. 56 LIP, ed è stato presentato nelle forme e nei termini (art. 42 cpv. 1, art. 46 cpv. 1 lett. c, art. 100 cpv. 1 LTF). Eccezionalmente è ammissibile anche l'impugnazione della decisione di tassazione sostituita e della decisione su opposizione, poiché ne viene fatta valere la nullità (effetto devolutivo, DTF 134 II 142 consid. 1.4; sentenza 2C_679/2016 dell'11 luglio 2017 consid. 3.1). Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) ed è vincolato all'accertamento dei fatti, salvo che sia manifestamente inesatto (art. 105 LTF).
Quadro giuridico: Secondo l'art. 23 cpv. 1 LIP decade dal diritto al rimborso chi non indica redditi o sostanza gravati dall'imposta preventiva contrariamente alla prescrizione di legge. Ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LIP (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, applicabile ai diritti dal 1° gennaio 2014 secondo l'art. 70d LIP), non si ha decadenza in caso di semplice negligenza nell'omessa indicazione, che viene sanata nel corso della procedura di tassazione, di revisione o di imposizione suppletiva in corso (lett. a) oppure aggiunta dall'autorità di propria iniziativa (lett. b). Il dolo eventuale basta per l'omessa dichiarazione intenzionale (art. 12 cpv. 2, art. 104, art. 333 cpv. 1 CP; DTF 131 IV 1 consid. 2.2). La distinzione dalla negligenza cosciente si fonda sulla DTF 133 IV 9 consid. 4.1 e sulla DTF 133 IV 1. La prova del dolo è fornita quando la conoscenza dell'inesattezza è accertata con sufficiente sicurezza; dalla stessa si presume la volontà, presunzione che difficilmente può essere confutata (DTF 114 Ib 27 consid. 3a).
Argomenti sulla decadenza ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LIP: La ricorrente ha sostenuto che il suo ricorso, con la dichiarazione fiscale completa e l'elenco dei titoli, escluderebbe la decadenza. Il Tribunale federale respinge tale tesi: tenore e scopo dell'art. 23 cpv. 1 LIP comprendono anche la tardiva integrazione nel procedimento di ricorso.
Apprezzamento delle prove e dolo: L'autorità precedente ha ammesso nel proprio apprezzamento delle prove un'omessa dichiarazione quantomeno con dolo eventuale. La ricorrente non…