Fatti
Il ricorrente [A.] è stato fermato il 26 ottobre 2017 alle 23.55 in Gotthardstrasse ad Altdorf dalla Polizia cantonale di Uri, dopo che era stato percepito un forte odore di cannabis provenire dall'interno del veicolo. Il test "DrugWipe" ha dato esito positivo per la cannabis. Il prelievo di sangue e urina, disposto oralmente d'intesa con la Procura del Cantone di Uri e successivamente autorizzato per iscritto, non è stato effettuato.
Il Vicepresidente del Tribunale distrettuale di Uri ha condannato il ricorrente il 6 aprile 2019 per vanificazione di misure per l'accertamento dell'inidoneità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) e consumo di stupefacenti (art. 19a n. 1 LStup) a una pena pecuniaria condizionale di 80 aliquote giornaliere da fr. 130.-- con un periodo di prova di tre anni, nonché a una multa di fr. 2'700.-- (pena detentiva sostitutiva di 21 giorni).
Su appello del ricorrente, il Tribunale superiore del Cantone di Uri, con sentenza del 3 luglio 2020, ha confermato le sentenze di colpevolezza e ridotto la pena a una pena pecuniaria condizionale di 40 aliquote giornaliere da fr. 120.-- con un periodo di prova di tre anni, nonché a una multa di fr. 1'300.-- (pena detentiva sostitutiva di 11 giorni).
Con ricorso in materia penale il ricorrente chiede un proscioglimento completo. Lamenta essenzialmente la mancanza di conoscenza della punibilità e la carente informazione da parte della polizia (violazione dell'art. 13 cpv. 2 OCCS, errore di diritto), la violazione della massima inquisitoria e del diritto di essere sentito in relazione al consumo di stupefacenti, nonché arbitrio nell'apprezzamento delle prove. Afferma che un campione di urina consegnato la mattina del 27 ottobre 2017 presso il medico di famiglia, con un basso valore di cannabis, dimostrerebbe l'assenza di consumo. Il Tribunale federale ha rinunciato a determinazioni.
Diritto
Il ricorso in materia penale è ammissibile contro la decisione finale di un'ultima istanza cantonale pronunciata su appello (art. 80 e 90 LTF, art. 81 cpv. 1 lett. a LTF, art. 100 cpv. 1 LTF, art. 78 segg. LTF). Il ricorso è stato proposto tempestivamente.
In merito alla vanificazione di misure per l'accertamento dell'inidoneità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr), il Tribunale federale rileva che la fattispecie richiede il dolo, essendo sufficiente il dolo eventuale. Anche la semplice resistenza verbale può integrare la fattispecie, qualora raggiunga una certa intensità. La fattispecie oggettiva non è stata contestata dal ricorrente. La questione del dolo concerne fatti interni, che vengono esaminati solo sotto il profilo dell'arbitrio; la censura di arbitrio deve essere motivata in modo sostanziato (art. 106 cpv. 2 LTF, art. 42 cpv. 2 LTF).
La censura secondo cui la mancata informazione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 OCCS escluderebbe una condanna è infondata. Secondo la giurisprudenza, l'art. 13 cpv. 2 OCCS non contiene una condizione di punibilità, ma disciplina lo svolgimento della procedura. Un'informazione lacunosa non comporta quindi necessariamente un proscioglimento.
Per il resto, il ricorso non soddisfa i requisiti di motivazione, poiché non confuta in modo sostanziato gran parte delle considerazioni della precedente istanza. La precedente istanza ha accertato che il ricorrente era a conoscenza dell'ordine della misura e che era stato informato, in modo sommario, sulle conseguenze di un rifiuto. Un errore di diritto ai sensi dell'art. 21 CP è stato escluso in considerazione della precedente condanna per guida in stato di inidoneità (art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr), di precedenti campioni di urina, delle stesse…