Fatti

La contribuente domiciliata a San Gallo (ricorrente), il cui unico membro del consiglio di amministrazione con firma individuale è [B.] , era stata tassata per l'imposta federale diretta e per le imposte cantonali e comunali del Cantone di San Gallo per gli anni fiscali 2007-2009. Dopo il passaggio in giudicato delle tassazioni, l'Ufficio cantonale delle contribuzioni di San Gallo (Ufficio delle contribuzioni) avviava, sulla base di un rapporto della Divisione Affari penali e inchieste dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (rapporto ASU del 21 agosto 2017), una procedura di tassazione suppletiva. Il 22 febbraio 2018 l'Ufficio delle contribuzioni garantiva che avrebbe rinunciato a una procedura penale fiscale.

Con decisioni di tassazione suppletiva del 20 giugno 2018, l'Ufficio delle contribuzioni richiedeva Fr. 16'385.-- (imposta federale diretta) e Fr. 22'370.-- (imposte cantonali e comunali). Motivava ciò con il fatto che una spesa di ammortamento di Fr. 100'000.--, contabilizzata nel 2007 in relazione alla vendita di una partecipazione, nonché un pagamento per consulenza e provvigioni alla [C. AG] non erano giustificati da ragioni commerciali.

Opposizione, ricorso e reclamo presso la Commissione cantonale di ricorso in materia amministrativa di San Gallo rimanevano infruttuosi (decisione del 23 novembre 2019). Il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo, Sezione III, riuniva le procedure di ricorso e le respingeva con decisione del 16 maggio 2020, nella misura in cui vi era entrato nel merito. Non entrava nel merito delle domande di accertamento della violazione di diritti procedurali, dell'inutilizzabilità degli atti ASU e della contrarietà alla CEDU, nonché della domanda di sospensione.

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 18 giugno 2020, la contribuente chiedeva di annullare la decisione dell'istanza precedente e di archiviare la procedura di tassazione suppletiva per grave violazione della correttezza procedurale e del diritto internazionale, in via subordinata di rinviare la causa. Chiedeva in particolare l'esclusione degli atti ASU, una consultazione completa degli atti (anche della comunicazione non accessibile alle parti tra l'Ufficio delle contribuzioni e l'ASU) nonché la divulgazione degli allegati di un'e-mail del 29 settembre 2015. L'Ufficio delle contribuzioni, il Tribunale amministrativo e l'AFC chiedevano il rigetto del ricorso; la Commissione cantonale di ricorso rinunciava a formulare osservazioni.

Diritto

Il Tribunale federale entrava nel merito del ricorso nella misura in cui le domande erano sufficientemente determinate. Le domande formulate in via subordinata concernenti la massima inquisitoria, la garanzia delle regole del fair trial e l'esclusione di qualsiasi pregiudizio erano ritenute non sufficientemente determinate (art. 42 LTF) e non erano pertanto da esaminare. Il Tribunale federale esamina il diritto federale, compreso il diritto fiscale armonizzato (art. 95 lett. a, art. 106 cpv. 1 LTF, art. 129 Cost.), solo con l'onere di motivazione e di censura per i diritti individuali costituzionali e il diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF). Le censure concernenti l'accertamento dei fatti devono essere arbitrarie (art. 105 cpv. 2, art. 97 LTF). Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono ammissibili solo come cosiddetti falsi nova (art. 99 cpv. 1 LTF); le e-mail non riferite alla decisione impugnata e l'e-mail del 25 maggio 2020 non sono stati presi in considerazione.

Non sussiste un diniego formale di giustizia (art. 29 cpv. 1 Cost.), poiché la decisione dell'istanza precedente è motivata in modo dettagliato. Anche una violazione dell'art. 13 CEDU non è stata esaminata, per mancanza di una motivazione sufficiente.

Sulla decisione parziale: le domande della ricorrente erano inscindibilmente connesse, per cui l'istanza precedente non era tenuta a emanare una decisione parziale. L'archiviazione della procedura avrebbe potuto avvenire senza decisione parziale, poiché non sarebbero rimaste domande aperte. La censura è infondata.

Sulla procedura ASU: il rapporto dell'AFC conclude la procedura ai sensi dell'art. 193 seg. LIFD; la procedura è disciplinata dalla DPA (art. 190-192 LIFD). L'utilizzo di mezzi di prova sequestrati nel procedimento penale nella procedura di tassazione è in linea di principio non problematico. Un'eventuale commistione tra procedura penale e procedura di tassazione non è, secondo la giurisprudenza, dannosa per la tassazione suppletiva (DTF 144 II 427 consid. 2.3.3). L'art. 6 n. 1 CEDU non trova applicazione nella procedura di tassazione suppletiva (DTF 144 IV 136 consid. 5.4; 138 IV 47 consid. 2.6.1; decisioni della CEDU). Non occorre decidere nella presente procedura se la procedura ASU abbia violato diritti.

Sul diritto di consultazione degli atti (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 114 LIFD, art. 41 LAID, art. 165 LTB/SG): il diritto di consultazione si estende a tutti gli atti allestiti o acquisiti per la procedura (DTF 144 II 427 consid. 3.1), ma può essere limitato per interessi preponderanti. L'istanza precedente ha motivato la copertura parziale del rapporto ASU (divulgazione solo dei fatti riguardanti la ricorrente) con interessi preponderanti di segretezza. La ricorrente non ha sostanziato né un accertamento arbitrario dei fatti né una ponderazione degli interessi sproporzionata. La consultazione del rapporto ASU era quindi sufficiente. Quanto alla…