Fatti
La contribuente (ricorrente nella procedura 2C_29/2020, opponente nella procedura 2C_79/2020) gestiva dal 1° aprile 2011 una filiale take-away come lavoratrice indipendente. Il 4 ottobre 2011 si è annunciata presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e ha chiesto di essere assoggettata secondo le aliquote forfettarie. Ha descritto il proprio modello di attività come 'take-away senza possibilità di consumazione'. L'AFC l'ha iscritta retroattivamente al 1° aprile 2011 nel registro dell'IVA e ha autorizzato un'aliquota forfettaria dello 0,6 per cento, che la contribuente ha applicato.
Il 14 febbraio 2013 la contribuente ha stipulato con la [B. GmbH] & Co. LCart un contratto qualificato come contratto di agenzia. Era autorizzata a vendere l'intero assortimento [B.] in nome e per conto di [B.] (§ 4 cpv. 1), doveva garantire una presenza di mercato uniforme e versare il fatturato giornaliero (§ 6 cpv. 1). Le spettavano il 33,0 per cento del fatturato netto (§ 7 cpv. 1); in cambio doveva un'indennità del 17,0 per cento. Pretesa e controprestazione sono state compensate e il saldo è stato versato.
In occasione di un controllo del 7 agosto 2017 per i periodi fiscali dal 2011 al 2015, l'AFC ha constatato che la contribuente aveva agito come agente. Per la 'provvigione' ha applicato un'aliquota forfettaria del 6,1 per cento e con decisione del 10 agosto 2018 ha richiesto il pagamento di fr. 94'862.--, di cui fr. 9'464.-- per il 2011. La decisione su opposizione del 7 maggio 2019 ha confermato tale impostazione.
Il Tribunale amministrativo federale (Sezione I, sentenza A-2859/2019 del 5 dicembre 2019) ha accolto il ricorso limitatamente a fr. 9'464.--, poiché il periodo fiscale 2011 era prescritto al 1° gennaio 2017; per il resto ha respinto il ricorso. Contro questa sentenza entrambe le parti hanno proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Le procedure sono state riunite. La contribuente ha chiesto il patrocinio gratuito.
Diritto
L'autorità precedente ha qualificato il contratto come contratto di agenzia sulla base del suo tenore letterale. La contribuente ha agito in nome e per conto della [B. GmbH] & Co. LCart; la valutazione delle prove, secondo cui essa non vendeva prodotti propri, è sostenibile sotto il profilo costituzionale. Ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 e 2 LIVA 2009, la prestazione è considerata fornita dalla persona che agisce verso l'esterno; la contribuente ha agito come rappresentante diretta, le prestazioni sono imputabili al mandante e la contribuente deve assoggettare a imposta soltanto la provvigione.
L'imposta sul valore aggiunto (diritto 2009) è un'imposta soggetta ad autotassazione modificata (art. 71 cpv. 1, art. 86 cpv. 1, art. 69 e art. 77 LIVA 2009). Ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 OIVA 2009, la contribuente doveva applicare l'aliquota forfettaria autorizzata, ma era tenuta ad adeguare la prassi di rendiconto alle mutate circostanze di fatto e, in caso di dubbi, a interpellare l'AFC. La sua omissione è stata negligente; non sussiste una tutela dell'affidamento nell'assegnazione originaria dell'aliquota forfettaria. Per l'analogia in caso di categoria mancante appare pertinente la voce ufficio postale, con la conseguenza che si applica l'aliquota del 6,1 per cento (prestazioni di servizi, per quanto non menzionate altrove).
Nel metodo dell'aliquota forfettaria la base di calcolo è la contropartita effettivamente ricevuta (art. 37 cpv. 2 e art. 24 cpv. 1 LIVA 2009). La compensazione di ricavi e costi o la deduzione dell'imposta precedente sono esclusi, poiché le aliquote di settore tengono forfettariamente conto delle imposte…