Fatti
Parti e procedura: I tre ricorrenti (due proprietari di appartamenti per vacanze non residenti e un'associazione i cui membri sono proprietari di abitazioni secondarie nel Comune) hanno impugnato davanti al Tribunale federale, nell'ambito del controllo astratto delle norme, il regolamento sulla tassa di soggiorno del Comune municipale di Leukerbad (KTR/LB). Il Comune di Leukerbad ha chiesto il rigetto, nella misura in cui il ricorso fosse ammissibile. Il Consiglio di Stato del Cantone Vallese ha rinunciato a esprimersi.
Quadro giuridico: Secondo la legge cantonale sul turismo (TG/VS), i Comuni riscuotono la tassa di soggiorno in modo effettivo o forfettario; un importo forfettario deve essere calcolato sulla base di criteri oggettivi e deve tenere conto del tasso medio di occupazione, compresa la locazione occasionale (art. 21 cpv. 3bis TG/VS).
Antefatti: Il KTR/LB del 17 dicembre 2015 prevedeva per gli appartamenti per vacanze una tassa forfettaria annuale (art. 4 cpv. 2 e art. 6 KTR/LB) con un tasso di occupazione di 60 giorni. Con sentenza 2C_519/2016 del 4 settembre 2017, il Tribunale federale ha annullato l'art. 6 cpv. 2 KTR/LB a causa del tasso di occupazione troppo elevato. Il Comune ha quindi ridotto il tasso di occupazione a 50 giorni; il Consiglio di Stato ha omologato la modifica solo a titolo provvisorio fino al 31 dicembre 2019, con l'obbligo di presentare un nuovo calcolo dell'utilizzazione. Il 22 gennaio 2020 il Consiglio di Stato ha omologato la versione definitiva senza limitazione temporale, pubblicata nel Foglio ufficiale del 31 gennaio 2020.
Base dei dati: Il Comune ha fondato il tasso di occupazione sui dati dell'applicazione FERATEL (carta ospite Leukerbad Card Plus) dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019. Sono stati registrati 645'918 pernottamenti; dopo la detrazione degli alberghi e degli appartamenti locati, è rimasto un saldo di 144'694 pernottamenti per appartamenti per vacanze utilizzati dai proprietari o locati stabilmente. Con 7'598 letti sono risultate occupazioni medie di 78.4 (locati), 34.4 (utilizzati dal proprietario) e 53.9 (media complessiva). Il Comune ha riconosciuto abusi nelle registrazioni online senza password (58'021 pernottamenti); senza questi il valore medio complessivo sarebbe stato di 46.3 pernottamenti per letto.
Motivi di ricorso: I ricorrenti hanno lamentato (1) un'determinazione arbitraria del tasso di occupazione sulla base di dati inattendibili (art. 9 Cost.) e (2) una violazione del principio di parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.), poiché i proprietari di appartamenti che locano e quelli che li utilizzano personalmente, nonché i locatari stabili, avrebbero dovuto essere trattati in modo diverso. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'art. 4 cpv. 2 e dell'art. 6 cpv. 2 KTR/LB.
Diritto
Ammissibilità: Poiché il Cantone Vallese non prevede un procedimento cantonale di controllo astratto delle norme per gli atti puramente fiscali, il regolamento comunale può essere impugnato direttamente davanti al Tribunale federale (art. 82 lett. b, art. 87 cpv. 1 LTF). Determinante per il termine è la pubblicazione nel Foglio ufficiale del 31 gennaio 2020 (art. 101 LTF); il ricorso del 28 febbraio 2020 è tempestivo.
Il ricorso contro l'art. 4 cpv. 2 KTR/LB non è ammissibile, poiché tale disposizione non è stata abrogata, non è stata più modificata e non ha ricevuto un nuovo contenuto (revisione parziale, art. 89 lett. lit. LTF-prassi). Per contro, l'art. 6 cpv. 2 KTR/LB è impugnabile, poiché l'eliminazione della limitazione temporale di cui all'art. 14 KTR/LB gli conferisce un nuovo contenuto normativo che si ripercuote a svantaggio dei proprietari. I ricorrenti 1 e 2, in quanto proprietari non residenti, sono virtualmente interessati e hanno un interesse degno di protezione (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF). L'associazione (ricorrente 3) è legittimata a tutelare gli interessi dei suoi membri, poiché questi ultimi sarebbero essi stessi legittimati a ricorrere e lo scopo dell'associazione comprende la tutela degli interessi nei confronti delle autorità.
Criterio di esame: Il Tribunale federale esamina il diritto comunale solo sotto il profilo dei diritti costituzionali, in particolare del divieto di arbitrio (art. 9 Cost.) e del principio di parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.). Poiché nei procedimenti di controllo delle norme in materia di tributi non esiste una giurisdizione costituzionale cantonale, il Tribunale federale accerta esso stesso i fatti e valuta liberamente le prove (art. 55 cpv. 1 LTF in combinato disposto con PC).
Determinazione non arbitraria del tasso di occupazione: Il metodo del Comune non è arbitrario. I dati di FERATEL sono effettivamente imprecisi (sovrapprenotazioni e sottoprenotazioni), ma non mettono in dubbio l'idoneità del metodo a determinare il tasso di occupazione in misura tale da far apparire la sua attuazione dell'art. 21 cpv. 3bis TG/VS come manifestamente arbitraria. Anche detraendo le registrazioni online abusive, la media sarebbe di 46.3 pernottamenti, il che corrisponde alla situazione della sentenza 2C_519/2016, in cui un valore di 50 pernottamenti era ammissibile come supplemento per una cifra oscura di circa il 10 per cento. Tenere conto di tutti gli appartamenti per vacanze, indipendentemente dall'utilizzo personale o dalla locazione, non è criticabile neppure secondo la giurisprudenza più recente (sentenza 2C_353/2020).
Parità di…