Art. 55 PC
1 Le parti hanno l’obbligo di consentire un’ispezione sulla loro persona e sulle cose in loro possesso. Il giudice apprezza, conformemente all’articolo 40, la loro eventuale opposizione.
2 I terzi hanno l’obbligo di consentire un’ispezione sulle cose in loro possesso, se non sono in diritto di rifiutarsi in virtù dell’articolo 42 applicabile per analogia. Un rifiuto ingiustificato ha per conseguenza le sanzioni previste dall’articolo 44 capoversi 3 e 4. Il giudice può inoltre chiedere l’aiuto della polizia per ottenere l’accesso agli immobili.
3 Se la cosa da ispezionare può essere portata al tribunale, essa è prodotta nello stesso modo di un documento.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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