Fatti
Il ricorrente (nato nel 1941) ha sorpassato il 21 maggio 2018 nel comune di Rothenfluh, sulla Ormalingerstrasse in direzione di Ormalingen, due ciclisti a una velocità di 76 km/h (corretta di un margine di sicurezza di 3 km/h). Il segnale 'Fine della velocità massima 50 generale' si trovava circa 220 m dopo il punto di misurazione.
Il Ministero pubblico del Cantone Basilea Campagna ha emesso il 26 luglio 2018 un decreto penale per grave violazione delle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr in combinato disposto con art. 27 cpv. 1, art. 32 cpv. 2 LCStr e art. 4a cpv. 1 e 5 ONC). Il Presidio del tribunale penale di Basilea Campagna lo ha condannato il 19 giugno 2019 a una pena pecuniaria sospesa condizionalmente di 20 aliquote giornaliere da fr. 160.-- ciascuna, nonché a una multa di fr. 800.--; la sentenza è passata in giudicato.
L'Ufficio della circolazione stradale del Cantone Argovia (SVA) ha revocato al ricorrente, con decisione del 26 settembre 2019, la patente di guida per tre mesi (dal 22 novembre 2019 al 21 febbraio 2020) a causa di grave infrazione (art. 16c LCStr). Il Dipartimento dell'economia e dell'interno (DVI) ha respinto il ricorso il 19 giugno 2020. Il Tribunale amministrativo del Cantone Argovia ha respinto il ricorso il 4 gennaio 2021, nella misura in cui vi è entrato, e ha incaricato il SVA di fissare nuovamente l'inizio della durata della revoca dopo il passaggio in giudicato.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 1° febbraio 2021 il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza precedente, la cancellazione della sua iscrizione nel casellario giudiziale e lo svolgimento di un'eventuale audizione o di un'udienza a Ormalingen (ispezione oculare risp. pubblica udienza). Il SVA, il DVI e l'Ufficio federale delle strade (USTRA) hanno chiesto il rigetto.
Oggetto della contestazione era se l'istanza precedente abbia qualificato a giusto titolo il comportamento del ricorrente come grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr.
Diritto
Il Tribunale federale è entrato nel merito del ricorso solo in misura limitata. La richiesta di cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale era inammissibile, poiché la valutazione penale non era oggetto della procedura amministrativa e l'oggetto della contestazione non può essere ampliato (art. 99 cpv. 2 LTF). Per il resto erano date le condizioni di ammissibilità (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 89 cpv. 1 LTF).
La richiesta di un'ispezione oculare a Ormalingen è stata respinta dal Tribunale federale (art. 55 LTF in combinato disposto con art. 55 segg. PC), poiché non si attendevano accertamenti rilevanti ai fini della decisione. Anche l'istanza precedente poteva rinunciare a un'ispezione oculare senza violare il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), poiché la situazione del traffico risultava sufficientemente dagli atti e il ricorrente aveva avuto modo di esprimersi e di produrre materiale fotografico nel procedimento penale. Il diritto a una pubblica udienza delle parti (art. 57 e art. 59 LTF, art. 30 cpv. 3 Cost., art. 6 n. 1 CEDU) è stato negato dal Tribunale, poiché il ricorrente non aveva formulato una simile richiesta nella procedura cantonale, ma aveva chiesto soltanto un'ispezione oculare.
Una grave infrazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr presuppone un pericolo oggettivo qualificato e una colpa qualificata (almeno negligenza grave). Secondo la giurisprudenza, entro i centri abitati il superamento della velocità massima di 50 km/h di 25 km/h o più costituisce di regola una grave infrazione (DTF 132 II 234 consid. 3), indipendentemente dalle circostanze concrete. L'autorità amministrativa è vincolata agli accertamenti di fatto del giudice penale e alla valutazione giuridica solo nella misura in cui questa non dipenda in modo determinante da fatti che il giudice penale conosce meglio, ad esempio grazie a un'audizione personale.
Il ricorrente ha sostenuto che la strada avesse un aspetto visivo di fuori località. Il Tribunale federale ha replicato che, secondo l'art. 4a cpv. 2 ONC…