Fatti

Il ricorrente ([A.] , nato nel 1983), rappresentato da avvocato, impugna la revoca della sua licenza di condurre a tempo indeterminato, ma almeno per due anni. Resistenti sono l'Ufficio della circolazione del Ministero pubblico di Sciaffusa e il Cantone di Sciaffusa, rappresentato dal Consiglio di Stato.

Il 1° novembre 2016 il ricorrente ha causato, in via Strassacker a Neuhausen am Rheinfall, una collisione con un'autovettura che lo precedeva, ferendo la passeggera. Con decreto penale del 24 settembre 2018 il Ministero pubblico See/Oberland del Cantone di Zurigo lo ha condannato, tra l'altro, per lesioni personali colpose a una pena pecuniaria. Il 21 novembre 2016 ha superato a Neftenbach il limite di velocità consentito di 27 km/h.

Con decisione del 9 luglio 2019 l'Ufficio della circolazione del Ministero pubblico di Sciaffusa ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, ma almeno per due anni. Il Consiglio di Stato (decisione del 10 settembre 2019) e il Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa (sentenza del 13 marzo 2020, 60/2019/34) hanno respinto i rimedi giuridici.

Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente chiede che la durata della revoca sia fissata a sei mesi. Il Ministero pubblico, il Consiglio di Stato e l'Ufficio federale delle strade (USTRA) chiedono la reiezione.

Controverso è se l'istanza cantonale abbia violato il diritto federale confermando la revoca a tempo indeterminato, ma per almeno due anni.

Contenuto essenziale:

  • Due infrazioni di gravità media (1° e 21 novembre 2016) non sono contestate.
  • Precedenti: revoca nel 2008 (infrazione grave), revoca nel 2014 (due mesi, infrazione di gravità media del 6 gennaio 2013), revoca nel 2016 (otto mesi, due infrazioni gravi del 27 ottobre 2013).
  • È controverso se le revoche del 2014 e del 2016 vadano considerate come due revoche ai sensi dell'art. 16b cpv. 2 LCStr oppure, per concorso retrospettivo (art. 49 cpv. 2 CP), come una sola.

Diritto

Il ricorso in materia di diritto pubblico è in linea di principio ammissibile (art. 82 lett. a, art. 86 LTF ecc.). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale ed esamina le censure di violazione dei diritti fondamentali solo nella misura in cui siano state sollevate in modo qualificato (art. 106 cpv. 2 LTF). Le censure concernenti l'accertamento dei fatti sono ammissibili solo nei limiti dell'art. 105 cpv. 2 LTF e devono essere motivate in modo sostanziato.

Secondo la Legge sulla circolazione stradale (LCStr), un'infrazione di gravità media (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr) comporta una revoca della licenza la cui durata minima dipende dal numero delle revoche negli anni precedenti (art. 16b cpv. 2 LCStr). In presenza di più motivi di revoca si applicano per analogia le regole sul concorso di cui all'art. 49 CP, aumentando adeguatamente la durata della misura più severa. In caso di concorso retrospettivo (art. 49 cpv. 2 CP), il conducente non può essere sanzionato più severamente di quanto lo sarebbe stato se le due infrazioni fossero state giudicate contemporaneamente.

L'istanza precedente ha considerato le revoche del 2014 e del 2016 come due revoche. Il ricorrente sostiene che le infrazioni del 2013 sarebbero state commesse prima della decisione di revoca relativa al fatto del 6 gennaio 2013, per cui vi sarebbe una sola revoca. Il Tribunale federale replica che il sistema a cascata della legge collega il calcolo al numero delle…