Fatti
Il ricorrente, [A.] , ha proposto un ricorso in materia penale contro un'ordinanza del Tribunale cantonale vallesano, Camera penale, del 30 dicembre 2019 (P3 19 326). Tale ordinanza aveva respinto, nei limiti della sua ammissibilità, il ricorso proposto contro un'ordinanza dell'Ufficio centrale del Ministero pubblico vallesano del 10 dicembre 2019, che rifiutava di entrare nel merito di querele penali depositate il 28 ottobre e il 18 novembre 2019 contro un giudice e tre procuratori vallesani.
Le querele erano volte principalmente contro l'abuso d'autorità (art. 312 CP). Il ricorrente ha integrato il suo ricorso con diversi atti e invii, datati in particolare 26 gennaio, 10, 15, 24 e 29 febbraio, 14 maggio e 20 maggio 2020, nonché con un ricorso distinto contro una sentenza del Tribunale cantonale vodese del 25 febbraio 2020 (causa 5A_221/2020).
Anticipo delle spese:
- Con ordinanza del 4 febbraio 2020, il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo delle spese di 800 fr. entro il 19 febbraio 2020.
- In mancanza di pagamento, gli è stato concesso un termine supplementare scadente il 9 marzo 2020, con l'avvertimento delle conseguenze legali (art. 62 cpv. 3 LTF).
- Il ricorrente ha risposto con una lettera del 17 marzo 2020, che non conteneva alcuna richiesta comprensibile di assistenza giudiziaria, ma una memoria di 55 pagine dedicata a dimostrazioni numerologiche (gematriche) senza alcun nesso con la procedura.
Il 14 maggio 2020, egli ha contestato l'anticipo delle spese in un invio di circa 82 pagine, anch'esso privo di un reale rapporto con la causa.
Termine di ricorso: l'ordinanza impugnata è stata notificata il 3 gennaio 2020. L'ultimo giorno del termine di 30 giorni (art. 100 cpv. 1 LTF) era la domenica 2 febbraio 2020, prorogato al lunedì 3 febbraio 2020 (art. 45 cpv. 1 LTF). Gli atti successivi a tale data sono tardivi.
Questione principale: il ricorso è ammissibile, in particolare alla luce della legittimazione a ricorrere della parte querelante (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), del diritto di querela (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 6 LTF) e del pagamento dell'anticipo delle spese (art. 62 LTF)?
Diritto
Secondo l'art. 62 cpv. 1 LTF, la parte che adisce il Tribunale federale deve anticipare le presunte spese processuali. Se non versa l'anticipo entro il termine supplementare concessole dopo un primo mancato pagamento, il ricorso è inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF). Nel caso di specie, il ricorrente non ha pagato l'anticipo e non ha formulato alcuna richiesta comprensibile di assistenza giudiziaria; i suoi atti contengono unicamente sviluppi numerologici. Il Tribunale federale constata quindi che le spese non sono state anticipate e che il ricorso è inammissibile per tale motivo.
Per completezza, la parte querelante può ricorrere solo se la decisione impugnata può avere un effetto sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), che devono fondarsi sul diritto civile, in particolare le pretese di risarcimento ai sensi degli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Spetta al ricorrente allegare i fatti che fondano la sua legittimazione a ricorrere (art. 42 cpv. 1 LTF). Ora, il ricorrente non fa valere alcuna pretesa nei confronti del giudice e dei procuratori interessati. Secondo l'art. 4 cpv. 1 della legge vallesana sulla responsabilità degli enti pubblici e dei loro agenti (LResp/VS), lo Stato e i comuni rispondono del danno cagionato illecitamente dai loro agenti; tale responsabilità è primaria ed esclusiva (art. 5 LResp/VS), cosicché gli agenti non sono tenuti personalmente. Il ricorrente non dimostra quindi la propria legittimazione a ricorrere.
Il ricorrente invoca inoltre l'Invocatio Dei del preambolo della Costituzione federale e una critica morale e religiosa dei magistrati. Tale parte del preambolo non ha portata normativa né fonda diritti suscettibili di sanzione giudiziaria. Questi sviluppi riguardano al massimo il merito dei reati contestati, in…