Fatti

La Procura del Cantone Basilea Campagna, Dipartimento principale BM/OK, conduce un ampio procedimento penale per il sospetto di infrazioni qualificate alla legge sugli stupefacenti contro [B.] , [C.] , [D.] e [A.] . Il procedimento è condotto dal procuratore Drazen Kondzic.

Gli imputati [B.] (31 ottobre 2019), [D.] (7 novembre 2019) e [C.] (8 novembre 2019) hanno presentato ciascuno una domanda di ricusazione contro il procuratore Kondzic. [A.] ha chiesto il 4 novembre 2019 la ricusazione di Kondzic nonché, in aggiunta, quella del procuratore capo Urs Geier e del presidente del tribunale Enrico Rosa presso il Tribunale cantonale di Basilea Campagna.

Con decisione del 2 aprile 2020, il Tribunale cantonale di Basilea Campagna, Sezione penale, in composizione straordinaria, ha respinto la domanda di ricusazione di [A.] contro Enrico Rosa, nella misura in cui era ammissibile. Con decisioni del 21 aprile 2020 ha respinto le domande di [B.] , [D.] e [A.] contro Kondzic. Non è entrato nel merito della domanda di [A.] contro Urs Geier e di quella di [C.] . La domanda di [C.] è stata ritenuta tardiva; quelle di [B.] , [D.] e [A.] sono state giudicate nel merito come infondate, rispettivamente tardive.

[B.] , [C.] , [D.] e [A.] hanno proposto ciascuno ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento delle decisioni cantonali e la ricusazione di Kondzic (e, nel caso di [A.] , anche di Geier). [A.] ha inoltre impugnato il rigetto della domanda contro Rosa, che ha dato luogo a un procedimento separato (1B_248/2020). Sono state lamentate essenzialmente violazioni delle norme di diritto internazionale, costituzionale e federale sulla ricusazione. Ad eccezione di [B.] , tutti gli imputati hanno chiesto il patrocinio d'ufficio e l'assistenza di un difensore. Il Tribunale cantonale e la Procura hanno chiesto la reiezione.

I ricorrenti hanno fatto valere come motivi di ricusazione in particolare: la detenzione in isolamento eccessivamente lunga, limitazioni selettive del diritto di consultazione degli atti, ripetute violazioni dei diritti di partecipazione, intimidazione di coimputati e testimoni e, da ultimo, la fissazione delle audizioni senza considerazione della disponibilità dei difensori, impedendo così la loro partecipazione.

Il Tribunale federale ha riunito i procedimenti 1B_266/2020, 1B_270/2020 e 1B_276/2020, ma non i procedimenti 1B_246/2020 e 1B_248/2020, poiché per [A.] era controversa anche la ricusazione di ulteriori magistrati.

Diritto

Le decisioni impugnate sono decisioni incidentali pronunciate in ultima istanza cantonale e autonomamente impugnabili in materia di ricusazione nel procedimento penale, contro le quali è dato il ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. e art. 92 cpv. 1 LTF. I ricorrenti, in quanto richiedenti, sono legittimati (art. 81 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che è esaminata d'ufficio con piena cognizione (art. 106 cpv. 1 LTF).

I motivi di ricusazione per le autorità penali risultano dall'art. 56 CPP, che concretizza l'art. 6 n. 1 CEDU nonché l'art. 29 cpv. 1 e l'art. 30 cpv. 1 Cost. Secondo l'art. 56 lett. f CPP, un magistrato è tenuto a ricusarsi quando per altri motivi potrebbe essere prevenuto. La parzialità di un direttore dell'inchiesta non va ammessa alla leggera secondo la prassi del Tribunale federale; essa presuppone errori oggettivamente particolarmente gravi o insolitamente frequenti, che costituiscono una grave violazione dei doveri d'ufficio e si ripercuotono unilateralmente a danno di una parte. Dichiarazioni premature pregiudizievoli bastano solo in casi singoli motivati, ad esempio quando la direzione dell'inchiesta non intende modificare una posizione contestata inammissibile. Dichiarazioni inopportune giustificano un motivo di ricusazione solo in presenza di una grave mancanza nei confronti di una parte.

Secondo il principio della buona fede e il divieto dell'abuso di diritto, le censure formali che avrebbero potuto essere sollevate prima non possono essere addotte solo in caso di esito sfavorevole. Ciò vale in linea di principio anche per le domande di ricusazione fondate sull'art. 58 cpv. 1 CPP, secondo cui le domande vanno proposte senza indugio. Nelle domande di ricusazione che si basano su una valutazione complessiva di errori insolitamente frequenti sussiste tuttavia una tensione: gli interessati non devono contestare preventivamente ogni singolo potenziale vizio procedurale. Se non è ragionevolmente prevedibile che un comportamento problematico porti a un obbligo di ricusazione, non sussiste un dovere di proporre immediatamente la domanda; il comportamento può essere fatto valere successivamente insieme a circostanze sopravvenute, purché non si invochi abusivamente un motivo pretestuoso.

L'ultima circostanza in ordine di tempo non deve di per sé fondare materialmente la ricusazione. Essa costituisce piuttosto, insieme ai precedenti atti, il fattore decisivo che genera l'apparenza di parzialità. Non è richiesta un'effettiva illegalità o un'evidente erroneità del comportamento censurato da ultimo; è sufficiente che esso appaia in linea di principio idoneo, insieme alle circostanze precedenti, a fondare l'apparenza di parzialità, e che la parte potesse ragionevolmente ritenere di avere una base sufficiente per la domanda. Tutte le circostanze devono essere valutate nel loro insieme.

Nei casi di [B.] e [D.] , il Tribunale cantonale non poteva respingere la domanda già perché il comportamento censurato da ultimo non era di per sé sufficiente. Le circostanze…