Fatti

La Procura pubblica di Basilea Campagna, Divisione principale BM/OK, conduce un ampio procedimento penale per il sospetto di infrazioni qualificate alla legge sugli stupefacenti contro [B.] , [C.] , [D.] e [A.] . L'istruttoria è diretta dal procuratore pubblico Drazen Kondzic.

Gli imputati [B.] (31 ottobre 2019), [D.] (7 novembre 2019) e [C.] (8 novembre 2019) hanno presentato ciascuno un'istanza di ricusazione contro il procuratore pubblico Kondzic. [A.] ha chiesto il 4 novembre 2019 la ricusazione di Kondzic, nonché del procuratore pubblico capo Urs Geier e del presidente del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, Enrico Rosa.

La Corte penale del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, con decisione del 2 aprile 2020, ha respinto l'istanza di ricusazione contro Rosa, in quanto ammissibile. Con decisioni del 21 aprile 2020 ha respinto le istanze di [B.] , [D.] e [A.] contro Kondzic. Non è entrato nel merito dell'istanza contro Geier e di quella di [C.] . La motivazione è stata che l'istanza di [C.] era tardiva e che le altre istanze erano nel merito infondate, rispettivamente tardive.

Contro queste decisioni [B.] (1B_266/2020), [C.] (1B_270/2020), [D.] (1B_276/2020) e [A.] (1B_246/2020) hanno proposto ricorsi in materia penale al Tribunale federale. [A.] ha inoltre impugnato il rigetto dell'istanza contro Rosa (1B_248/2020). I ricorrenti lamentavano in sostanza la violazione delle norme sulla ricusazione di diritto internazionale, costituzionale e federale. Ad eccezione di [B.] , tutti hanno chiesto l'assistenza giudiziaria gratuita e un patrocinatore d'ufficio. Il Tribunale cantonale e la Procura hanno chiesto il rigetto.

Era controverso in particolare se il Tribunale cantonale potesse non esaminare le istanze di ricusazione per tardività, perché i comportamenti invocati risalivano a un tempo troppo lontano, rispettivamente perché l'ultimo fatto addotto non bastava da solo.

Diritto

I procedimenti 1B_266/2020, 1B_270/2020 e 1B_276/2020 riguardano esclusivamente la ricusazione del procuratore pubblico Kondzic e sono riuniti. Il procedimento di [A.] comprende inoltre la ricusazione di Geier e di Rosa e non può quindi essere riunito (1B_246/2020 e 1B_248/2020 restano separati). Le decisioni impugnate sono decisioni incidentali cantonali di ultima istanza, autonomamente impugnabili (art. 78 segg., art. 92 cpv. 1 LTF). I ricorrenti sono legittimati (art. 81 cpv. 1 LTF) e la censura di violazione del diritto federale è ammissibile (art. 95 lett. a LTF).

I motivi di ricusazione per le autorità penali risultano dall'art. 56 CPP, che concretizza l'art. 6 n. 1 CEDU nonché l'art. 29 cpv. 1 e l'art. 30 cpv. 1 Cost. Secondo l'art. 56 lett. f CPP una persona giudicante deve essere ricusata se potrebbe essere prevenuta per altri motivi. La parzialità della direzione dell'istruttoria non va ammessa alla leggera; presuppone errori particolarmente gravi o insolitamente frequenti che, in una valutazione complessiva, costituiscano una grave violazione dei doveri d'ufficio e si ripercuotano unilateralmente a danno di una parte. Occorre anzitutto esaurire i rimedi giuridici disponibili. Dichiarazioni preliminari pregiudiziali non fondano di regola una parzialità, mentre dichiarazioni maldestre la fondano solo in caso di grave mancanza di riguardo verso la parte.

Secondo il principio della buona fede e il divieto dell'abuso di diritto, le censure formali non possono essere sollevate tardivamente. Le istanze di ricusazione vanno presentate senza indugio ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 CPP. In caso di gravi vizi procedurali che fondano da soli un obbligo di ricusazione, occorre agire immediatamente. In caso di valutazione complessiva di errori insolitamente frequenti non vi è invece l'obbligo di contestare preventivamente ogni singolo difetto. Una circostanza anteriore può essere fatta valere di nuovo con circostanze sopravvenute, purché non si invochi abusivamente un motivo addotto come pretesto. È sufficiente che le circostanze appaiano prima facie idonee, nel loro insieme, a far sorgere l'apparenza di parzialità.

L'ultima circostanza in ordine di tempo non deve di per sé fondare materialmente una ricusazione. Proprio il comportamento complessivo costituisce la variante della fattispecie in cui un comportamento, insufficiente da solo, crea insieme ad atti anteriori l'apparenza di parzialità. È sufficiente che la parte possa ragionevolmente, in buona fede, ritenere di avere una base sufficiente.

Per [B.] e [D.] il Tribunale cantonale non poteva respingere l'istanza unicamente perché il comportamento contestato da ultimo non bastava da solo. Le circostanze…