Fatti

La società ricorrente [A. SA] , con sede nel Cantone di Neuchâtel, ha tra i suoi scopi in particolare la fabbricazione, la distribuzione e la gestione di apparecchi di intrattenimento e svago interattivi. Il 4 aprile 2019 ha adito l'Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi di denaro (già Commissione intercantonale delle lotterie e delle scommesse; di seguito: l'Autorità intercantonale) affinché qualificasse sei giochi promozionali gratuiti installati su terminali interattivi gestiti in luoghi pubblici.

Il 5 dicembre 2019 l'Autorità intercantonale ha annunciato l'intenzione di sospendere la procedura, adducendo il motivo che la Commissione federale delle case da gioco (di seguito: la Commissione federale) era stata adita da una domanda di qualificazione dei medesimi giochi da parte della società e che, qualora detti giochi fossero stati qualificati come giochi da casinò, la procedura pendente sarebbe divenuta priva di oggetto. La società si è opposta a tale sospensione il 16 dicembre 2019.

Con decisione del 9 gennaio 2020 l'Autorità intercantonale ha sospeso la procedura fino a conoscenza dell'esito di un procedimento penale aperto dinanzi alla Commissione federale contro due amministratori della società e un terzo, gestore di un esercizio pubblico. La società ha impugnato tale decisione dinanzi alla Commissione di ricorso istituita dalla Convenzione intercantonale del 7 gennaio 2005 sulle lotterie e le scommesse (CILP), oggi Tribunale intercantonale dei giochi di denaro (di seguito: il Tribunale intercantonale). Con sentenza del 29 settembre 2020 (causa 22-20) il Tribunale intercantonale ha respinto il ricorso.

La società ricorrente propone un ricorso in materia di diritto pubblico e, in via subordinata, un ricorso costituzionale, chiedendo l'annullamento della sentenza e che l'Autorità intercantonale decida sulla domanda di qualificazione. Il Tribunale intercantonale rinuncia a pronunciarsi. L'Autorità intercantonale conclude per l'inammissibilità, in via subordinata per il rigetto del ricorso.

Questione principale: la sospensione della procedura di qualificazione fino all'esito di un procedimento penale estraneo alla domanda costituisce un diniego di giustizia e una violazione del principio di celerità, e il ricorso contro la decisione incidentale di sospensione è ammissibile sotto il profilo del pregiudizio irreparabile?

Diritto

Quanto all'ammissibilità, il Tribunale federale rileva che il Tribunale intercantonale, istituito sulla base del concordato sui giochi di denaro (CJA), costituisce un'autorità cantonale di ultima istanza ai sensi dell'art. 86 LTF. La decisione di sospensione del 9 gennaio 2020 è una decisione incidentale, che non concerne né la competenza né la ricusazione; anche la sentenza di reiezione che ne deriva riveste tale carattere (DTF 142 III 653). Il ricorso è quindi ammissibile solo se la decisione causa un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, non essendo manifestamente realizzata la lett. b.

Secondo la giurisprudenza, una sospensione della procedura può causare un pregiudizio irreparabile quando comporta un rischio serio di violazione del principio di celerità, costitutivo di diniego di giustizia formale (DTF 143 IV 175). Nel caso di specie, l'ultimo atto dell'Autorità intercantonale risale al dicembre 2019, il procedimento penale non era concluso alla data della sentenza e la ricorrente non è parte di tale procedimento. Non è quindi escluso che sussista un rischio serio di violazione della celerità; il ricorso è ammissibile.

Quanto alla censura di accertamento inesatto dei fatti, il Tribunale federale ricorda le condizioni dell'art. 97 cpv. 1 LTF e il divieto della critica appellatoria. Esso ritiene che l'Autorità intercantonale non sia stata adita dalla Commissione federale per una qualificazione comune; la collaborazione tra le autorità non essendo accertata dall'autorità precedente, la sua assenza è ritenuta, il che non influisce sull'esito della lite.

Nel merito, alla luce dell'art. 29 cpv. 1 Cost., il termine ragionevole si valuta in funzione della complessità, della posta in gioco e del comportamento dell'amministrato e delle autorità. La competenza dell'Autorità intercantonale a qualificare i giochi di grande portata deriva dagli art. 21 segg. LGD, sicché…