Fatti
La ricorrente è proprietaria non domiciliata nel comune di Fiesch (VS) di un appartamento per vacanza ed è rappresentata da un avvocato. Essa impugna il regolamento sulla tassa di soggiorno del Comune di Fiesch (KTR/Fiesch) del 26 agosto 2020, nonché la sua omologazione da parte del Consiglio di Stato del Cantone Vallese del 21 ottobre 2020. Il regolamento è stato pubblicato nel Foglio ufficiale il 6 novembre 2020 ed è entrato in vigore il 1° novembre 2020.
Secondo la legge vallesana sul turismo (TG/VS), i Comuni possono riscuotere la tassa di soggiorno in modo effettivo o forfettario. In caso di riscossione forfettaria, il forfait secondo l'art. 21 cpv. 3bis TG/VS deve essere calcolato sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto del grado medio di occupazione della forma di alloggio, comprese le locazioni occasionali.
Il nuovo regolamento prevede che i proprietari o i locatari permanenti di oggetti per vacanza versino la tassa di soggiorno mediante un forfait annuale (art. 4 cpv. 2 KTR/Fiesch), con il quale sono coperti tutti i pernottamenti soggetti alla tassa nell'oggetto, comprese le locazioni occasionali (art. 4 cpv. 3 KTR/Fiesch). La tassa di soggiorno ammonta a fr. 3.50 per pernottamento (art. 5 KTR/Fiesch). L'art. 6 cpv. 2 e 3 KTR/Fiesch scaglionano il forfait annuale per appartamenti per vacanza in base alla grandezza e si fondano su un grado medio di occupazione di 27 notti nel settore 1 (Fiesch) e di 57 notti nel settore 2 (Fiescheralp).
La ricorrente chiede l'annullamento dell'art. 4 cpv. 2 nonché dell'art. 6 cpv. 2 e 3 KTR/Fiesch. Lamenta una fissazione arbitraria dei gradi di occupazione (art. 9 Cost.), una violazione del principio di uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.) nonché una violazione del divieto di doppia imposizione (art. 127 cpv. 3 Cost.) per mancanza di vincolo di destinazione della tassa di soggiorno. Il Comune di Fiesch chiede la reiezione del ricorso; il Consiglio di Stato ha rinunciato a esprimere un parere.
Diritto
Il Tribunale federale entra nel merito del ricorso. Si tratta di un controllo astratto delle norme contro un atto normativo comunale (art. 82 lett. b e art. 87 cpv. 1 LTF), poiché il Cantone Vallese non prevede una procedura cantonale di controllo astratto delle norme per atti puramente fiscali. L'omologazione non è impugnabile autonomamente; per il decorso del termine è determinante la pubblicazione nel Foglio ufficiale del 6 novembre 2020, e il ricorso del 25 novembre 2020 è quindi tempestivo. La ricorrente, in quanto proprietaria di un appartamento per vacanza, è virtualmente particolarmente toccata (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF). Trattandosi di una procedura di prima istanza, il Tribunale federale accerta esso stesso i fatti.
Per quanto riguarda i gradi di occupazione di cui all'art. 6 cpv. 2 e 3 KTR/Fiesch, il Tribunale federale esamina l'arbitrio (art. 9 Cost.) con una certa moderazione. Una certa schematizzazione è certamente ammissibile per la tassa di soggiorno quale tributo di compensazione dei costi, e il metodo di calcolo basato sui pernottamenti e sul fattore letti è in linea di principio ammissibile. L'art. 21 cpv. 3bis TG/VS esige tuttavia basi di calcolo dettagliate e trasparenti. Il Comune non è stato in grado di dimostrare in modo sostanziato la determinazione dei pernottamenti, e i dati di Aletsch Arena SA coprono soltanto pernottamenti effettivamente fatturati, quindi prevalentemente oggetti locati a scopo commerciale. Per gli oggetti forfettari il Comune ha utilizzato un valore fittizio, non plausibilizzato, di 30 pernottamenti, senza differenziare tra i settori. Il confronto con i Comuni vicini (Naters, Bellwald, Bürchen, Leukerbad) dimostra che un grado di occupazione di 57 notti nel settore 2 non è motivato in modo sostenibile. L'art. 6 cpv. 2 e 3 KTR/Fiesch viola quindi l'art. 9 Cost.
La censura di violazione del principio di uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.) riguardo all'art. 4 cpv. 2 KTR/Fiesch è infondata. Le tasse di soggiorno quali tributi di compensazione dei costi devono essere delimitate secondo criteri sostenibili. I proprietari di appartamenti…