Fatti
Il Comune politico di Wil (ricorrente 1) e la Fondazione Scuola St. Katharina (ricorrente 2) presentano due ricorsi in materia di diritto pubblico contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo, Sezione III, del 17 dicembre 2019 (B 2019/144). I procedimenti 2C_136/2020 e 2C_137/2020 riguardano il Supplemento I al contratto scolastico. I resistenti sono A., B. e la parte C., rappresentati dal medesimo patrocinatore.
Il 30 ottobre 1996 il Convento di St. Katharina, un ente di diritto pubblico, stipulò con il Comune di Wil un contratto scolastico concernente la gestione di una scuola secondaria femminile (Kathi). Il Comune si impegnò a versare le tasse scolastiche per le ragazze di Wil. Il contratto fu approvato nel 1997 dal Consiglio amministrativo cattolico e dal Dipartimento dell'educazione. Oltre alle allieve di Wil, frequentano il Kathi anche allieve private provenienti da altri comuni.
All'inizio del 2012 la Fondazione Scuola St. Katharina, una fondazione di diritto privato costituita dal Convento, assunse la gestione del Kathi. Il 11 febbraio 2016 il Consiglio comunale di Wil approvò la proposta del Consiglio comunale esecutivo di adeguare il contratto scolastico mediante un accordo modificato (Supplemento I). Erano previsti il subentro della Fondazione nel contratto, la limitazione dell'ammissione di ragazze di Wil al 70 per cento, un diritto di scelta del Comune, l'assoggettamento del Kathi alla legge sulla trasparenza nonché diritti di consultazione per il Consiglio comunale esecutivo e per la Commissione di vigilanza sulla gestione. Contro le delibere parlamentari non fu promosso alcun referendum.
I resistenti proposero il 25 febbraio 2016 un ricorso in materia di votazioni presso il Dipartimento dell'interno. Questo dapprima non entrò nel merito; il Tribunale amministrativo accolse parzialmente il ricorso e rinviò la causa per un nuovo giudizio. Il Dipartimento respinse il ricorso in materia di votazioni il 2 luglio 2019. Il Tribunale amministrativo accolse il ricorso proposto contro tale decisione il 17 dicembre 2019, motivando che le delibere parlamentari erano prive di una base giuridica.
Il Comune di Wil e la Fondazione chiedono con ricorsi del 3 febbraio 2020 l'annullamento della decisione precedente, in subordine il rinvio. I resistenti chiedono la reiezione. Il Tribunale federale, con decreto presidenziale del 17 febbraio 2020, accolse le domande processuali di frequenza scolastica gratuita per la durata del procedimento, rispettivamente a partire dall'anno scolastico 2020/2021. Il Tribunale amministrativo chiede la reiezione.
Questioni principali:
- Legittimazione del Comune di Wil (ricorso per autonomia) e della Fondazione quale interessata partecipante
- Esistenza di un'autonomia del Comune per il trasferimento di compiti della scuola primaria a privati e per il loro finanziamento
- Necessità di una base legale sufficientemente determinata di rango formale per il trasferimento della gestione di una scuola a un istituto privato
- Questione se l'art. 126 GG/SG e l'art. 3 GG/SG costituiscano una norma di delega idonea
Diritto
I procedimenti sono riuniti, poiché si fondano sul medesimo stato di fatto, sono diretti contro la stessa sentenza e sollevano questioni giuridiche connesse (art. 71 LTF in combinato disposto con l'art. 24 PC). Il Comune di Wil è legittimato al ricorso, in quanto quale titolare di potere sovrano è toccato nella sua asserita autonomia; se l'autonomia sussista effettivamente è una questione di merito e non di ammissibilità (art. 89 cpv. 2 lett. c LTF). La Fondazione ha partecipato al procedimento precedente quale parte contrattuale, è soccombente e quindi legittimata al ricorso (art. 89 cpv. 1 LTF). La censura di violazione degli art. 9 e 34 Cost., nonché degli art. 3 e 8 KV/SG, non viene esaminata per difetto di motivazione sufficiente (art. 106 cpv. 2 LTF).
Il Comune dispone, nel settore della scuola primaria, di un margine di decisione relativamente ampio. Né il diritto federale né il diritto cantonale ostano al trasferimento di compiti della scuola primaria a privati e al loro sostegno finanziario da parte dei Comuni. Il Comune deve quindi essere considerato autonomo ai sensi dell'art. 89 KV/SG.
Il Supplemento I va qualificato come contratto di prestazione di diritto pubblico. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il trasferimento di un compito statale a privati richiede una norma giuridica emanata dall'organo competente; per disposizioni importanti tale norma deve essere una disposizione generale e astratta, sufficientemente determinata, sotto forma di legge. La decisione di affidare a un istituto privato la gestione di classi di scuola secondaria tocca posizioni fondamentali di diritto fondamentale delle allieve di Wil…