Fatti
La Direzione generale delle dogane (DGD) con decisione del 13 febbraio 2020 non è entrata nel merito dell'opposizione di [A.] per mancato versamento dell'anticipo spese. [A.] si è quindi rivolto al Tribunale amministrativo federale, Sezione I.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisioni incidentali del 16 luglio 2020 e del 18 agosto 2020, ha obbligato [A.] a versare un anticipo spese di fr. 500.--, da ultimo entro l'8 settembre 2020, con la comminatoria dell'inammissibilità. Il ricorrente non ha versato l'anticipo entro il termine. Con sentenza A-2928/2020 del 24 settembre 2020 il Tribunale amministrativo federale ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 19 ottobre 2020 (pervenuto all'Ambasciata svizzera a Bratislava) [A.] chiedeva, in senso lato, l'annullamento della decisione precedente nonché la restituzione di dazio, imposta sul valore aggiunto e multa, che asseriva di aver già pagato. Faceva valere di essere rientrato nel proprio paese d'origine a causa del Covid-19, di essere inabile al lavoro e privo di prestazioni delle assicurazioni sociali, e di non essere pertanto in grado di versare l'anticipo. Richiamava inoltre un anticipo di fr. 600.-- versato il 15 luglio 2019 alla Direzione del circondario doganale di Sciaffusa, di cui chiedeva parimenti la restituzione. Chiedeva che nel procedimento davanti al Tribunale federale non fossero prelevate spese.
Il presidente di sezione in qualità di giudice istruttore ha rinunciato a misure istruttorie, segnatamente a uno scambio di scritti.
Oggetto della controversia nel procedimento davanti al Tribunale federale è esclusivamente se la precedente istanza sia entrata a ragione nel merito del ricorso per mancato versamento tempestivo dell'anticipo spese.
Diritto
Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF un atto di ricorso deve contenere la motivazione, in forma concisa, di in che misura e perché l'atto impugnato violi il diritto. La motivazione deve riferirsi all'oggetto della controversia nel procedimento davanti all'istanza precedente; questo può essere limitato davanti al Tribunale federale, ma non ampliato o modificato (art. 99 cpv. 2 LTF).
Il ricorrente fa valere in senso lato di essere indigente, per cui la precedente istanza avrebbe dovuto rinunciare all'obbligo di anticipo. Il Tribunale federale replica che avrebbe potuto presentare una domanda di assistenza giudiziaria gratuita o una domanda di dilazione, e precisamente nel procedimento precedente e prima della scadenza del termine di pagamento. Una tale domanda non è stata presentata, e non spiega perché la precedente istanza avrebbe dovuto entrare nel merito anche senza una tale domanda.
La motivazione del ricorrente non concerne in gran parte l'oggetto della controversia, poiché si pronuncia principalmente sul merito dei tributi all'importazione stabiliti. La precedente istanza doveva tuttavia esaminare soltanto se l'anticipo spese fosse stato versato entro il termine fissato. Le censure relative alla restituzione dei tributi asseritamente versati…