Fatti
Le autorità statunitensi conducono ampie indagini nei confronti di diverse persone collegate alla società [B.] S.A., alle sue società figlie o a imprese ad essa collegate. Oggetto sono pagamenti di tangenti a funzionari della società [C.] S.A. nonché riciclaggio di denaro. Le autorità statunitensi hanno chiesto alla Svizzera assistenza giudiziaria il 2 maggio 2017, integrata il 13 ottobre 2017 e il 18 aprile 2018.
Un procedimento penale condotto negli USA è rivolto contro [D.] e [E.] , già amministratore della [B.] S.A. per il Venezuela. Con domanda integrativa di assistenza giudiziaria dell'8 aprile 2019, il Dipartimento di giustizia statunitense ha chiesto la consegna di documenti relativi a due conti presso la banca [F.] S.A. e la banca [G.] S.A., intestati alla [A.] Corp. [E.] avrebbe trasferito tangenti a [D.] , il quale le avrebbe fatte confluire, tra l'altro, su conti svizzeri.
L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ordinato con decisione di chiusura del 31 gennaio 2020 la consegna dei documenti bancari. La [A.] Corp. ha impugnato senza successo tale decisione dinanzi al Tribunale penale federale, Corte dei reclami, che con sentenza del 3 giugno 2020 (RR.2020.69) ha respinto il ricorso.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 15 giugno 2020, la ricorrente ([A.] Corp., rappresentata da un avvocato) ha chiesto l'annullamento della sentenza e della decisione di chiusura e il rifiuto dell'assistenza giudiziaria, in via subordinata il rinvio al Tribunale penale federale, in via ulteriormente subordinata all'UFG. Non è stato effettuato uno scambio di scritti.
Oggetto controverso era se sussista un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF, in particolare in considerazione della trasmissione di informazioni appartenenti alla sfera segreta e dell'eccezione del principio ne bis in idem.
Diritto
Il ricorso in materia di assistenza internazionale in cause penali è ammissibile secondo l'art. 84 cpv. 1 LTF solo se la decisione concerne, tra l'altro, la trasmissione di informazioni appartenenti alla sfera segreta e sussiste un caso particolarmente importante. Un tale caso sussiste secondo l'art. 84 cpv. 2 LTF in particolare quando vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi procedurali elementari o che il procedimento estero presenti gravi vizi. La disposizione mira a limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale, per cui un caso particolarmente importante va ammesso con riserbo e al Tribunale federale spetta un ampio margine di apprezzamento. La ricorrente deve, secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, spiegare perché tale presupposto è adempiuto.
Il Tribunale federale rileva che, sebbene siano interessate informazioni appartenenti alla sfera segreta, non si tratta di un caso particolarmente importante. La ricorrente si fonda essenzialmente sul principio ne bis in idem di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. b del Trattato di assistenza giudiziaria tra la Svizzera e gli USA del 25 maggio…