Fatti

Parti e istanze: I coniugi [A.A.] e [B.A.] (i contribuenti) erano domiciliati fiscalmente nel Cantone Argovia nei periodi fiscali dal 2016 al 2018. La controparte è l'Ufficio cantonale delle imposte di Argovia. Istanza precedente era il Tribunale amministrativo speciale del Cantone Argovia, sezione imposte.

Situazione di partenza: Per i periodi fiscali dal 2016 al 2018 sussistevano imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato e ancora aperte per complessivi Fr. 45'531.30. I contribuenti hanno chiesto il condono il 1° aprile 2019 e il 5 aprile 2019. Il Comune di domicilio ha respinto la domanda di condono il 13 maggio 2019, concedendo però una dilazione temporanea.

Prima decisione (20 maggio 2020): Il Tribunale amministrativo speciale ha respinto il rimedio giuridico. Né il condono né una facilitazione di pagamento dovevano essere concessi. Il condono fallisce per la necessaria simmetria dei sacrifici (§ 230 cpv. 2 LTB/AG), poiché gli altri creditori di terza classe non hanno rinunciato in tutto o in parte ai loro crediti. Questa decisione non è stata impugnata ed è passata in giudicato.

Domanda di revisione: Il 1° luglio 2020 (timbro postale) i contribuenti hanno chiesto al Tribunale amministrativo speciale la revisione e il condono. Con decisione 3-RB.2020.6 del 13 ottobre 2020 il Tribunale ha respinto la domanda, nella misura in cui vi è entrato nel merito. Nella misura in cui l'istanza doveva essere trattata come domanda di riconsiderazione, ha trasmesso la causa al Comune di domicilio. Il Tribunale ha spiegato che solo i nuovi fatti improprie possono costituire un motivo di revisione; i contribuenti avevano però soltanto criticato la valutazione giuridica. I nuovi fatti veri (divorzio avviato, presunta disponibilità dei creditori di terza classe a rinunciare) fondavano una pretesa di riconsiderazione ai sensi del § 39 cpv. 2 LPAmm/AG.

Procedura dinanzi al Tribunale federale: Con atto del 13 novembre 2020 (timbro postale 15 novembre 2020) i contribuenti hanno proposto un 'ricorso in materia di diritto pubblico - ricorso sussidiario in materia costituzionale' e hanno chiesto l'annullamento della decisione di revisione nonché la concessione del condono. Il presidente di sezione ha rinunciato a uno scambio di scritti (art. 102 cpv. 1 LTF).

Censure dei contribuenti: Hanno lamentato la durata eccessiva del procedimento (dal 13 maggio 2019 al 20 maggio 2020), la mancata concessione di un patrocinatore d'ufficio, la mancanza di indipendenza del Tribunale amministrativo speciale (consulenza e pressione dell'istanza precedente, pregiudizio dovuto all'esecuzione) nonché l'inammissibilità della simmetria dei sacrifici.

Questione principale: Se il ricorso sia ammissibile, in particolare se sia dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale e se i contribuenti siano legittimati a far valere l'arbitrio nel punto del condono, e se le censure relative all'art. 29 Cost. siano fondate.

Diritto

Rimedio giuridico ammissibile: Materialmente la controversia verte sul condono d'imposta, anche se formalmente è impugnata una decisione di revisione. Secondo il principio dell'unità del procedimento, tale carattere si estende ai successivi procedimenti di impugnazione. Il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico non è quindi dato, poiché non è stata fatta valere né risulta una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 83 lett. m LTF) né un caso particolarmente importante. Resta da esaminare il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 83 lett. m in combinato disposto con art. 113 segg. LTF), con cui può essere lamentata solo la violazione di diritti costituzionali individuali (art. 116 LTF), sottostando a un onere qualificato di allegazione e motivazione (art. 117 in combinato disposto con art. 106 cpv. 2 LTF).

Nessuna censura di arbitrio nel punto del condono: Il diritto fiscale cantonale (§ 230 cpv. 1 LTB/AG) non fonda alcuna pretesa giuridica a una dilazione o a un condono. Un contribuente non è quindi toccato in interessi giuridicamente protetti da un'asserita interpretazione o applicazione arbitraria del diritto cantonale (art. 115 lett. b LTF) e non può far valere censure di arbitrio nel punto del condono. Le censure di merito, in particolare quelle sulla simmetria dei sacrifici, non sono pertanto da esaminare. Anche l'impugnazione della decisione del 20 maggio 2020 è inammissibile, poiché oggetto della lite è solo la decisione di revisione del 13 ottobre 2020.

Diniego di giustizia formale (prassi Star): Le censure procedurali sono ammissibili solo nella misura in cui equivalgono a un diniego di giustizia formale, ad esempio la mancata entrata nel merito di un rimedio giuridico, la mancata audizione, la mancata assunzione di prove richieste o il diniego di consultazione degli atti.…