Art. 2 RCETF

Definizioni

Nel presente regolamento s’intende per:
  1. a. atti giudiziari: sentenze, dispositivi, decisioni e comunicazioni del Tribunale federale;
  2. b. piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura: servizio di posta elettronica sicuro riconosciuto dal competente dipartimento per la comunicazione elettronica con l’Amministrazione federale e le autorità inferiori del Tribunale federale e atto a fornire segnatamente le seguenti prestazioni: – rilascio di ricevute che attestano il momento di una comunicazione elettronica, – protezione dei documenti trasmessi per via elettronica contro l’accesso non autorizzato;
  3. c. firma elettronica qualificata: firma elettronica regolamentata, secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica, fondata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto; l’organismo di accreditamento mette a disposizione la lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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