Fatti
La ricorrente, cittadina ungherese, è stata registrata presso la brigata di lotta contro la tratta di esseri umani e la prostituzione illecita della polizia ginevrina in qualità di responsabile di diversi saloni di massaggi a Ginevra tra il 2011 e il 2016. Durante tale periodo, ha subito diverse sanzioni amministrative per violazioni della legge ginevrina sulla prostituzione (LProst/GE), tra cui la chiusura definitiva di un salone non annunciato, ordinata dal Dipartimento della sicurezza, dell'occupazione e della salute del Cantone di Ginevra (di seguito: il Dipartimento cantonale). Dal 2016 non è più registrata come gestrice di un salone di massaggi.
Con decreto penale del 31 gennaio 2019, la ricorrente è stata condannata in particolare per usura, nell'ambito della gestione di un salone di massaggi non annunciato. È stato accertato che aveva incaricato la sorella di gestire gli appuntamenti di cinque prostitute che subaffittavano appartamenti a prezzi esorbitanti, che riceveva quotidianamente l'importo dei loro guadagni e che si occupava dei loro annunci e delle domande di permesso di soggiorno. Gestiva inoltre un sito internet che proponeva servizi di prostituzione, elencando gli appartamenti utilizzati a tal fine.
Con decisione del 7 maggio 2020, il Dipartimento cantonale ha ordinato alla ricorrente di cessare immediatamente ogni attività rientrante nella LProst/GE negli appartamenti elencati sul sito, le ha vietato di gestire qualsiasi altro salone di massaggi e le ha inflitto una multa amministrativa di 1'000 fr. Tali misure, accompagnate dalla minaccia delle sanzioni di cui all'art. 292 CP, sono state dichiarate esecutive nonostante ricorso.
La ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi alla Camera amministrativa della Corte di giustizia ginevrina (di seguito: la Corte di giustizia) il 4 giugno 2020, negando di gestire un salone di massaggi e chiedendo l'effetto sospensivo. Con decisione sulle misure provvisionali dell'8 luglio 2020 (ATA/664/2020), la Corte di giustizia ha respinto la domanda di ripristino dell'effetto sospensivo.
L'11 agosto 2020, la ricorrente ha presentato al Tribunale federale un ricorso costituzionale sussidiario contro tale decisione, chiedendo in particolare la concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione del 7 maggio 2020 e lo svolgimento di un'udienza. Il Dipartimento cantonale ha concluso per il rigetto della domanda di effetto sospensivo. Con ordinanza del 28 agosto 2020, il Presidente della II Corte di diritto pubblico ha respinto la domanda di effetto sospensivo, trattata come domanda di misure provvisionali.
Diritto
Quanto alla ricevibilità, la decisione impugnata è una decisione incidentale su misure provvisionali, soggetta all'art. 93 LTF e al requisito di un pregiudizio irreparabile. Questo punto può tuttavia restare indeciso, poiché la decisione riguarda solo le attività soggette alla LProst/GE esercitate negli alloggi in questione, mentre la ricorrente afferma essa stessa di non esercitare alcuna attività di questo tipo. La via del ricorso costituzionale sussidiario è inadeguata, dato che la controversia riguarda sanzioni amministrative previste dalla legislazione cantonale sulla prostituzione (art. 83 LTF non applicabile). Tuttavia, la denominazione errata non pregiudica la ricorrente, poiché il ricorso è trattato come ricorso in materia di diritto pubblico, ricevibile (art. 42, 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, 89 cpv. 1, 90, 100 cpv. 1 LTF). Le conclusioni volte a un'udienza e all'assunzione di prove dinanzi al Tribunale federale sono irricevibili, poiché tali misure sono ordinate solo in via eccezionale.
Quanto all'esame, in materia di misure provvisionali può essere invocata solo la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF), e la censura deve essere sollevata e motivata in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF). L'autorità può limitarsi a un esame prima facie e deve ponderare gli interessi; il Tribunale federale annulla solo una ponderazione degli interessi insostenibile, arbitraria.
La censura di accertamento inesatto dei fatti è respinta: la ricorrente critica in realtà la qualificazione giuridica e presenta una propria versione dei fatti, il che non corrisponde all'arbitrio (art. 105 cpv. 1 e 2, 97 cpv. 1 LTF). Anche la censura…