Fatti

La [B.] Federation (intimata) ha escluso con decisione del 5 novembre 2018 la [A.] Federation (ricorrente) dalla federazione mondiale.

La ricorrente ha impugnato tale decisione il 29 marzo 2019 dinanzi al Tribunal Arbitral du Sport (TAS) mediante appello. Il TAS, con lodo del 7 maggio 2020 (CAS 2019/A/6281), non è entrato nel merito dell'appello per tardività del termine di ricorso.

La ricorrente ha dichiarato il 27 maggio 2020, in lingua inglese, di voler impugnare il lodo arbitrale con ricorso dinanzi al Tribunale federale. Su invito del 3 giugno 2020 (art. 42 cpv. 1 LTF), il 17 giugno 2020 ha prodotto una traduzione tedesca.

La ricorrente ha lamentato unicamente che il tribunale arbitrale avrebbe commesso manifesti errori di diritto e le avrebbe imposto spese processuali manifestamente eccessive, richiamandosi agli art. 389 segg. CPC.

Oggetto della controversia: Arbitrato internazionale; impugnazione di un lodo del TAS per tardività del termine di appello.

Diritto

Contro la decisione di un tribunale arbitrale internazionale sono ammesse solo le censure elencate in modo esaustivo nell'art. 190 cpv. 2 LDIP (DTF 134 III 186 consid. 5; 128 III 50 consid. 1a; 127 III 279 consid. 1a).

La ricorrente ha erroneamente ritenuto applicabili gli art. 389 segg. CPC. Poiché entrambe le parti hanno la sede all'estero, secondo l'art. 176 cpv. 1 LDIP si applicano le disposizioni della LDIP. Una dichiarazione espressa di esclusione di tali disposizioni a favore della terza parte del CPC (art. 353 segg. CPC), ai sensi dell'art. 176 cpv. 2 LDIP, non è stata né fatta valere né è riconoscibile.

Le censure della ricorrente (manifesti errori di diritto e spese eccessive) non rientrano tra le censure ammissibili secondo l'art. 190 cpv. 2 LDIP. A complemento, è stata richiamata la sentenza 4A_413/2019 del 28 ottobre 2019 consid. 3.3.2, secondo cui l'inosservanza del termine di appello dinanzi al TAS non concerne la competenza del tribunale arbitrale ai sensi dell'art.…