Fatti
Parti e procedura: La ricorrente [A.] era azionista della [F. AG] e membro del consiglio di amministrazione di diverse società anonime collegate tra loro con sede in U. ([B. AG] , [C. AG] , [D. AG] , [E. AG] e [F. AG] ). Le cinque società costituivano le convenute.
Situazione di partenza: Il 8 febbraio 2016 il consiglio di amministrazione e le assemblee generali della [B. AG] , della [C. AG] , della [D. AG] e della [E. AG] deliberarono il loro scioglimento ai fini della liquidazione e nominarono ciascuna la [H. GmbH] quale liquidatrice. La ricorrente votò contro lo scioglimento. Lo stesso giorno furono richiesti e disposti blocchi del registro di commercio, che la Corte cantonale di Zugo confermò il 9 novembre 2016. Le delibere di scioglimento non furono mai iscritte nel registro di commercio.
Azione e revoca: Il 15 febbraio 2017 la ricorrente adì il Tribunale cantonale di Zugo, chiedendo l'accertamento della nullità delle delibere di scioglimento dell'8 febbraio 2016 nonché il rigetto definitivo della domanda di iscrizione nel registro di commercio. Lamentò la violazione delle norme del diritto azionario in materia di competenza, adozione delle delibere e rappresentanza. Il 13 aprile 2018, rispettivamente il 31 luglio 2018, le delibere di scioglimento furono revocate. Le società convenute chiesero quindi lo stralcio della causa come priva di oggetto, mentre la ricorrente mantenne le sue conclusioni di accertamento.
Istanze precedenti: Il Tribunale cantonale di Zugo ordinò all'Ufficio del registro di commercio di rigettare definitivamente la domanda di iscrizione delle delibere di scioglimento, negò per il resto un interesse all'accertamento e stralciò la causa come priva di oggetto. La II Camera di ricorso della Corte di giustizia di Zugo non entrò nel merito del ricorso e trasmise gli atti alla I Sezione civile per verificare una conversione in appello. Quest'ultima respinse l'appello con sentenza del 21 aprile 2020.
Dinanzi al Tribunale federale: La ricorrente chiese l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio all'istanza precedente. Non furono richieste osservazioni di risposta.
Diritto
Ammissibilità: La sentenza impugnata è una decisione finale di un tribunale cantonale superiore (art. 75 e 90 LTF). Il valore litigioso supera la soglia di fr. 30'000.-- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile. Manca bensì una conclusione materiale formale (art. 42 cpv. 1 LTF), ma dalla motivazione risulta chiaramente che si chiede l'accertamento della nullità delle delibere di scioglimento.
Interesse all'accertamento: Un'azione di accertamento presuppone un interesse attuale e pratico degno di protezione (art. 88 CPC, art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). In ambito societario vige una nozione ampia di interesse, che è sufficiente quando vi sia l'intenzione di tutelare gli interessi della società, purché non sussista un abuso di diritto. Un interesse all'accertamento manca di regola quando è disponibile un'azione di condanna o costitutiva; l'azione di accertamento è in tal senso sussidiaria.
Assenza di incertezza dopo la revoca: La ricorrente non sostiene che sia già iniziata la distribuzione del patrimonio o che la validità delle delibere di revoca sia dubbia. O le delibere di scioglimento erano nulle fin dall'inizio, oppure sono state validamente revocate. Dalle delibere di revoca in poi, le società non si trovavano comunque più nella fase di liquidazione, per cui non sussiste più alcuna incertezza.
Incertezza nel periodo tra scioglimento e revoca: La ricorrente fece valere che le società avrebbero operato sotto il regime di delibere di liquidazione nulle. Tuttavia non espose quale concreto vantaggio l'accertamento della nullità le procurerebbe, o procurerebbe alle società, rispetto a un'azione di condanna o costitutiva. Il diritto processuale non serve a valutare questioni giuridiche astratte prive di effetti su rapporti giuridici concreti.
Efficacia erga omnes e sussidiarietà:…