Fatti

Il ricorrente, nato nel 1973, ha conseguito una licenza in diritto nel 1998 presso l'Università di Ginevra. Ha svolto un tirocinio da avvocato a Ginevra dal settembre 2002 all'agosto 2004 senza ottenere il brevetto, poi ha concluso un tirocinio nel Cantone di Vaud dal settembre 2011 al giugno 2012, quindi dal 28 aprile 2014 al 12 settembre 2016.

Si è iscritto agli esami per avvocati della sessione IV/2016, poi ha ritirato l'iscrizione il 4 ottobre 2016 per una preparazione ritenuta troppo breve. Non si è iscritto alla sessione I/2017, è stato considerato come rinunciante alla sessione IV/2017 per mancanza di documenti, e ha chiesto l'iscrizione alla sessione I/2018, subordinata a un'attestazione della Camera del tirocinio sui corsi di formazione, che ha ottenuto (esame superato con voto 5.25; 22 crediti convalidati il 29 marzo 2018).

Il 3 aprile 2018 si è iscritto alla sessione II/2018, poi ha ritirato l'iscrizione il 6 giugno 2018, la vigilia degli esami, invocando un procedimento penale a Berna. La Commissione d'esame ha preso atto del ritiro il 22 giugno 2018, essendo dovuta la metà della tassa.

Il 31 ottobre 2018 ha chiesto l'iscrizione alla sessione I/2019 e la restituzione del termine di due anni dalla fine del tirocinio, invocando il decesso della sorella nell'ottobre 2016, delle apnee notturne diagnosticate nell'ottobre 2018 e il procedimento penale.

Con decisione del 30 novembre 2018 (la data del 2019 menzionata nella sentenza è errata), la Corte amministrativa del Tribunale cantonale vodese ha rifiutato l'iscrizione, essendo scaduto il termine di due anni dell'art. 32 cpv. 3 LPAn e non costituendo le circostanze un caso di forza maggiore. Con sentenza dell'11 marzo 2019, il Tribunale cantonale, Corte di diritto amministrativo e pubblico, ha respinto il ricorso, ritenendo che l'impossibilità di prolungare il termine non violasse la libertà economica e che non fossero soddisfatte le condizioni per la restituzione.

Il ricorrente propone un ricorso in materia di diritto pubblico, in via subordinata un ricorso costituzionale sussidiario, chiedendo l'autorizzazione a sostenere gli esami, in via subordinata di sostenerli entro il 22 dicembre 2019, in via ancora più subordinata il rinvio all'autorità precedente.

Il Tribunale federale rileva che il ricorso costituzionale sussidiario è inammissibile, essendo aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico. Esso accoglie i fatti della sentenza impugnata, non avendo il ricorrente dimostrato che la loro correzione influirebbe sull'esito della causa.

Diritto

La censura di violazione della libertà economica (art. 27 Cost.) è respinta. Il Tribunale federale lascia aperta la questione se il termine di due anni dell'art. 32 cpv. 3 LPAn costituisca una lesione di tale libertà. Esso ritiene che tale termine persegua un interesse pubblico (art. 36 cpv. 2 Cost.), trattandosi di una misura di polizia volta a garantire che gli avvocati mantengano il contatto con la vita giudiziaria e dispongano delle qualifiche necessarie per rappresentare i cittadini.

Sotto il profilo della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.), il termine di due anni lascia in linea di principio il tempo di prepararsi, essendo in pratica la preparazione nel Cantone di Vaud di uno o due mesi. I Cantoni conservano un ampio margine di manovra in materia di formazione (art. 3 cpv. 1 LLCA), e il confronto con Ginevra non dimostra il carattere sproporzionato del termine vodese. Il principio di uguaglianza non è violato, essendo le modalità del tirocinio e degli esami notevolmente diverse da un Cantone all'altro.

La censura di violazione del diritto cantonale fondata sulla libertà economica è inammissibile, per difetto di motivazione conforme alle esigenze accresciute (art. 106 cpv. 2 LTF) in relazione all'arbitrio (art. 9 Cost.). La censura di buona…