Art. 7 LLCA
Condizioni di formazione
1 Per poter essere iscritto nel registro, l’avvocato dev’essere titolare di una patente. I Cantoni possono rilasciare la patente soltanto alle seguenti condizioni:
- a. studi in giurisprudenza conclusi con l’ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da un’università svizzera oppure di un diploma equivalente conferito da un’università di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi;
- b. un praticantato di almeno un anno svolto in Svizzera e concluso con il superamento di un esame vertente su conoscenze giuridiche teoriche e pratiche.
2 I Cantoni in cui l’italiano è lingua ufficiale possono riconoscere un diploma estero equivalente alla licenza o al diploma di master ottenuto dopo studi in giurisprudenza in lingua italiana.
3 Il diploma di bachelor in giurisprudenza è sufficiente per l’ammissione al praticantato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati, presupposto dell'indipendenza dell'avvocato25 citazioni
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2Controllo giudiziario di esami di ammissione ad una professione (patente d'avvocato)11 citazioni
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3Ammissibilità di uno studio di avvocati organizzato quale persona giuridica5 citazioni
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4Nozione di rappresentanza professionale in giudizio4 citazioni
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5Condizioni per l'iscrizione al registro dei praticanti legali1 citazioni
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6Iscrizione di avvocate e avvocati all'albo degli avvocati UE/AELS0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni29/01/2004 · 8 citazioni de
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4 citazioni13/04/2004 · 4 citazioni de
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4 citazioni29/01/2004 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.