Fatti
Il ricorrente, un laureato in giurisprudenza, si presentò per la seconda volta all'esame di avvocatura nel Cantone di Basilea Città nel 2004. L'Autorità di esame degli avvocati di Basilea Città gli comunicò il 9 novembre 2004 che non sarebbe stato ammesso agli esami orali, in quanto sia il suo elaborato di due settimane che la seconda prova scritta erano stati valutati come insufficienti.
Con ricorso di diritto pubblico, il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di annullare la decisione e di ordinare all'istanza precedente di ammettere il ricorrente agli esami orali o di concedergli un rimedio giuridico cantonale. Ha denunciato una violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in quanto non aveva a disposizione alcun rimedio giuridico cantonale. Per quanto riguarda l'elaborato, ha sostenuto l'arbitrarietà della valutazione, la violazione del principio di uguaglianza, la mancanza di una base legale o di una norma di delega nella legge sull'avvocatura e la sproporzionalità.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui vi era luogo a entrare nel merito. Ha affermato che l'art. 6 par. 1 CEDU non è in linea di principio applicabile alle decisioni di esame, a meno che non si tratti dell'autorizzazione o del rifiuto all'esercizio di una determinata professione. Piuttosto, le decisioni di esame riguardano la valutazione delle conoscenze e delle esperienze necessarie per l'esercizio della professione, che rimangono escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione.
Per quanto riguarda la valutazione…