Fatti
Parti e procedura: L'Amministrazione delle contribuzioni del Cantone di Basilea Città presenta ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza della Corte di appello del Cantone di Basilea Città (quale tribunale amministrativo) del 1° febbraio 2019 (VD.2017.277, VD.2017.278). Le controparti ricorrenti sono i coniugi [A.] e [B.] , rappresentati da un avvocato. Oggetto sono le imposte cantonali e comunali del Cantone di Basilea Città nonché l'imposta federale diretta per i periodi fiscali 2009 e 2010.
Fatti: Negli anni 2009 e 2010 [B.] ha ricevuto contributi di ricerca di fr. 88'800.-- e fr. 95'800.-- da una fondazione privata senza scopo di lucro, che non ha dichiarato nella dichiarazione fiscale. Le decisioni di tassazione del 7 aprile 2011 e del 6 ottobre 2011 sono cresciute in giudicato senza essere impugnate.
Con decisioni del 25 agosto 2015 l'Amministrazione delle contribuzioni ha fissato imposte suppletive, interessi di mora inclusi, per circa fr. 63'000.--. Le opposizioni e il ricorso alla Commissione cantonale di ricorso in materia fiscale sono stati respinti. La Corte di appello ha accolto i rimedi giuridici il 1° febbraio 2019 e ha qualificato i contributi di ricerca come donazioni esenti da imposta con oneri ai sensi dell'art. 24 lett. a LIFD.
Conclusioni: L'Amministrazione delle contribuzioni chiede l'annullamento della sentenza della Corte di appello e la conferma delle decisioni della Commissione cantonale di ricorso del 22 giugno 2017. Le controparti ricorrenti chiedono il rigetto del ricorso. Il Tribunale amministrativo si associa a tale richiesta, mentre l'Amministrazione federale delle contribuzioni sostiene l'accoglimento del ricorso per quanto riguarda l'imposta federale diretta.
Questione controversa: Se i contributi di ricerca siano stati concessi a titolo gratuito (donazione con oneri ai sensi dell'art. 24 lett. a LIFD) oppure costituiscano reddito imponibile la cui mancata tassazione è avvenuta a torto, sicché sono dovute imposte suppletive ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 LIFD.
Diritto
Aspetti processuali e criterio di valutazione: Il ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza è ammissibile (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in combinato disposto con l'art. 146 LIFD e l'art. 73 LAID). Il Tribunale federale esamina il diritto federale e internazionale; l'accertamento dei fatti può essere corretto solo in caso di manifesta inesattezza o violazione del diritto (art. 95, art. 105 LTF).
Donazione con oneri (art. 24 lett. a LIFD): Secondo la giurisprudenza sussiste una donazione esente da imposta in presenza di una concessione gratuita tra vivi con animus donandi (intento di donare). Il requisito oggettivo della gratuità manca quando il beneficiario fornisce una controprestazione, dove né il valore economico né la natura della controprestazione sono determinanti. La Corte di appello aveva ammesso la gratuità, poiché non sussisteva un obbligo di pubblicazione e gli obblighi (relazione scientifica, relazione finanziaria, attività di ricerca a tempo pieno, restituzione in caso di interruzione) non costituivano una controprestazione.
Valutazione complessiva della controprestazione: Il Tribunale federale nega la gratuità. La fondazione pretendeva un'attività concreta e impegnativa: la beneficiaria doveva lavorare a tempo pieno al progetto durante il termine triennale e non poteva esercitare alcuna attività lucrativa. Tale divieto è sostanziale e non si limita a garantire l'indipendenza, ma costituisce il nucleo della controprestazione. Allo stesso modo, una riorientamento della ricerca doveva essere annunciato, motivato e approvato nella relazione scientifica. In caso di interruzione anticipata sussisteva un obbligo di restituzione per il periodo residuo fino alla scadenza del termine, il che fa apparire i fondi come una retribuzione vincolata allo scopo per attività di ricerca. In caso di irregolarità nella relazione finanziaria, inoltre, era minacciata la restituzione anche per il tempo già prestato. Dalla valutazione complessiva risulta che manca già il requisito oggettivo della donazione; l'art. 24 lett. a LIFD è stato applicato a torto.
Irrilevanza dell'intento di donare: Poiché manca la gratuità, non occorre esaminare l'elemento soggettivo dell'intento di donare. Resta aperta la questione se l'accertamento dell'intento di donare sarebbe vincolante per il Tribunale federale. In via complementare, il Tribunale federale rileva che una fondazione che adempie un obbligo giuridico statutario non ha intento di donare e che, in considerazione delle prescrizioni regolamentari vincolanti, non risulta alcun intento di donare.
Valutazione delle obiezioni: Gli argomenti della precedente…