Fatti
Parti e procedura: Il ricorrente (assicurato, nato nel 1957) è rappresentato da un'avvocata. Controparte è l'Ufficio AI del Cantone di Zurigo. È impugnata la sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo del 6 marzo 2019 (IV.2018.00309). Oggetto della lite è il diritto a una rendita d'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità.
Antefatti: Erano intervenuti un precedente rifiuto di prestazioni del 20 giugno 2011 (provvedimenti professionali e rendita) nonché una decisione di non entrata nel merito del 6 marzo 2012. Il 14 gennaio 2013 l'assicurato si è nuovamente annunciato, indicando disturbo da stress post-traumatico, depressione, incubi e ansie. L'Ufficio AI ha negato il diritto con decisione dell'11 febbraio 2016, fondandosi su una perizia psichiatrico-psicologica del 19 ottobre 2015. Il tribunale cantonale ha annullato tale decisione il 26 agosto 2016 e ha rinviato la causa per l'assunzione di un'ulteriore perizia che tenesse conto dei disturbi oftalmologici.
Ulteriore procedura: L'Ufficio AI ha acquisito una perizia psichiatrica del dott. med. [D.] del 13 giugno 2017 (con complemento del 17 gennaio 2018) e un referto oftalmologico del 5 aprile 2016. Con decisione del 1° marzo 2018 ha mantenuto il rifiuto delle prestazioni. Il tribunale cantonale ha respinto il ricorso con sentenza del 6 marzo 2019.
Conclusioni davanti al Tribunale federale: Il ricorrente ha chiesto dapprima il rinvio per l'assunzione di un'ulteriore perizia psichiatrica; dopo il cambiamento della giurisprudenza (sentenza 9C_724/2018) ha domandato in via subordinata una rendita intera dal 1° agosto 2013. L'Ufficio AI ha chiesto la reiezione. L'ONI ha rinunciato a presentare osservazioni.
Reperti medici: Sul piano somatico e oftalmologico non sussiste, pacificamente, alcuna limitazione rilevante. Secondo la perizia, dal punto di vista psichico sussiste una capacità lavorativa del 100% nell'attività precedente e in un'attività adeguata; un'incapacità lavorativa temporanea di al massimo il 50% durante fasi depressive di media gravità nonché del 100% durante trattamenti stazionari è stata ammessa solo temporaneamente. Sono stati diagnosticati un disturbo depressivo ricorrente (attualmente episodio lieve) e una sindrome di dipendenza dall'alcol senza dipendenza attiva, senza incidenza sulla capacità lavorativa.
Questione controversa: Se il tribunale cantonale abbia violato il diritto federale confermando il rifiuto delle prestazioni, in particolare se la perizia del dott. [D.] avesse valore probatorio e se la dipendenza dall'alcol, quale dipendenza primaria, dovesse essere sottoposta secondo la nuova giurisprudenza alla procedura probatoria strutturata di cui alla DTF 141 V 281.
Diritto
Cognizione: Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), ma esamina in linea di principio solo le censure sollevate (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Esso si fonda sull'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente e lo corregge solo in caso di manifesta inesattezza o violazione del diritto (art. 105 cpv. 2 LTF). La valutazione delle prove è esaminata solo per arbitrio (art. 97 cpv. 1 LTF, principio della censura ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF). Il rispetto della massima inquisitoria e delle regole di valutazione delle prove costituisce invece una questione di diritto, esaminata liberamente.
Basi giuridiche e istanza precedente: Sono determinanti l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'art. 7 e l'art. 8 cpv. 1 LPGA nonché l'art. 4 cpv. 1 LAI. L'istanza precedente ha correttamente esposto la giurisprudenza sull'invalidità in caso di malattie psichiche (DTF 141 V 281, 143 V 409 e 418) e sul valore probatorio dei referti medici. La prassi riportata dall'istanza precedente, secondo cui l'alcolismo non fonda di regola un'invalidità, è ormai superata.
Valore probatorio della perizia: La perizia del dott. med. [D.] , unitamente al complemento, soddisfa i requisiti della giurisprudenza: si fonda su esami propri e su un'anamnesi approfondita e si confronta con altre perizie. Su una perizia assunta nella procedura ai sensi dell'art. 44 LPGA ci si può basare, salvo che vi siano indizi concreti contro la sua attendibilità (DTF 137 V 210). Le linee guida (SGPP, SVNP) costituiscono solo un ausilio di orientamento; una perizia non perde automaticamente il proprio valore probatorio se se ne discosta. I reperti testpsicologici hanno solo funzione complementare, determinante è l'esame clinico. L'assenza della diagnosi di disturbo da stress post-traumatico non è censurabile, tenuto conto delle circostanze di vita, del livello di rendimento e del periodo di latenza di sei mesi richiesto dall'ICD-10. Il tribunale cantonale poteva rinunciare ad ulteriori accertamenti senza violare la…