Fatti

La ricorrente, cittadina marocchina nata nel 1985, è giunta in Svizzera dall'Italia nel 2013 per sposare un connazionale titolare di un permesso di domicilio, ottenendo poi un permesso di dimora per vivere con il marito. Dal matrimonio è nata una figlia nell'ottobre 2013. La ricorrente ha inoltre una seconda figlia, [C.A.] , nata nel 2004.

Il 2 febbraio 2016 la figlia ha chiesto alla Sezione della popolazione del Cantone Ticino un'autorizzazione d'entrata e un permesso di dimora per vivere con la madre, iniziando nel frattempo la prima media in un istituto scolastico ticinese.

Il 26 aprile 2016 la Sezione della popolazione ha respinto l'istanza, ritenendo che i mezzi finanziari della famiglia fossero insufficienti e che vi fosse dunque un rischio di dipendenza dall'aiuto sociale. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato e, da ultimo, dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza dell'8 ottobre 2019.

Il 5 novembre 2019 la ricorrente ha adito il Tribunale federale chiedendo la riforma della sentenza cantonale e la concessione del permesso per la figlia. Il Tribunale amministrativo si è riconfermato nel proprio giudizio, la Sezione della popolazione ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre il Governo ticinese si è rimesso al giudizio della Corte federale.

Secondo gli accertamenti cantonali, al momento della decisione del Consiglio di Stato (21 febbraio 2018) il marito era senza lavoro, la ricorrente percepiva indennità di disoccupazione di fr. 2'249.60 mensili destinate a cessare un mese dopo, e il nuovo impiego del marito (fr. 3'900.-- mensili) non era documentato e comunque non copriva il fabbisogno familiare. Davanti alla Corte cantonale, la ricorrente ha dichiarato che il marito aveva ripreso a lavorare e che lei era alla ricerca di un impiego. Un'istruttoria diretta del 26 luglio 2019 presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha accertato che la famiglia non ha mai fatto capo all'aiuto sociale.

Il Tribunale cantonale aveva invitato la ricorrente a produrre ulteriori conteggi e giustificativi (6 agosto e 4 settembre 2019), ma le due raccomandate non sono state ritirate; la Corte cantonale ha quindi ritenuto violato il dovere di collaborazione (art. 90 LStrI) e respinto il ricorso per mancanza di prova di mezzi finanziari sufficienti.

Questione centrale: se, in assenza di prova di mezzi sufficienti, il diniego del ricongiungimento con la figlia, fondato sull'art. 8 CEDU e sull'art. 44 LStrI, sia conforme al diritto.

Diritto

Il Tribunale federale rileva che l'art. 44 LStrI è una norma potestativa che non conferisce un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF. Tuttavia, la ricorrente, titolare di un diritto al rinnovo del permesso derivante dal matrimonio con un detentore di permesso di domicilio (art. 43 cpv. 1 LStr), può invocare il diritto al ricongiungimento familiare garantito dall'art. 8 CEDU, in ragione delle relazioni strette ed effettive con la figlia. Il ricorso è quindi ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico; per effetto devolutivo, sono ricevibili solo le conclusioni volte all'annullamento della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, non quelle contro le decisioni della Sezione della popolazione e del Consiglio di Stato.

Quanto ai fatti, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), salvo arbitrio o violazione del diritto. I nuovi documenti allegati al ricorso non vengono considerati: quelli successivi alla sentenza impugnata costituiscono echte nova vietati (art. 99 cpv. 1 LTF), mentre quelli anteriori riguardano aspetti, come la situazione finanziaria, già oggetto del litigio fin dall'inizio e non possono essere prodotti per la prima volta in questa sede.

Il Tribunale amministrativo ha correttamente esposto i presupposti del ricongiungimento ai sensi dell'art. 8 CEDU e della giurisprudenza, ricordando che, secondo il diritto interno (art. 44 LStrI), occorre in linea di principio che non vi sia dipendenza dall'aiuto sociale. Anche il dovere di collaborazione dello straniero (art. 90 LStr) è richiamato correttamente, e la Corte cantonale poteva considerare che la ricorrente, non…