Fatti
Parti e istanze: Il ricorrente ([A.] ), rappresentato da un'avvocata, si oppone all'UAI del Cantone di Zurigo (resistente). L'istanza precedente è il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo (decisione del 21 maggio 2019, IV.2017.01037). Il Tribunale federale (II Corte di diritto sociale) decide il 14 novembre 2019 (9C_450/2019).
Fatti: L'assicurato si è annunciato all'assicurazione invalidità nel febbraio 2009. Gli accertamenti comprendevano una perizia interdisciplinare del MGSG del 16 febbraio 2010 (complemento del 23 febbraio 2012) nonché una perizia dello ZIMB del 25 giugno 2012, in seguito una perizia di decorso del 10 agosto 2016 (complemento del 3 dicembre 2016). L'UAI ha determinato un grado d'invalidità del 13% e il 21 agosto 2017 ha decretato il rigetto della domanda di rendita.
Conclusioni: Il ricorrente ha chiesto davanti al Tribunale federale una rendita di tre quarti (dal 1° novembre 2009 al 31 luglio 2014), una rendita di un quarto (dal 1° agosto 2014 al 31 marzo 2016) e, dal 1° aprile 2016, una rendita intera; in via eventuale il rinvio per una perizia pluridisciplinare e la determinazione del reddito da valido 2009 in fr. 76'159.-.
Punti controversi: (1) diritto alla rendita per il periodo anteriore al giugno 2012 (priorità dell'integrazione); (2) importo del reddito da valido per il periodo dal giugno 2012 all'aprile 2016; (3) valore probatorio della perizia di decorso dello ZIMB e capacità lavorativa a partire dall'aprile 2016.
Diritto
Cognizione: Il Tribunale federale esamina il diritto federale soltanto nei limiti delle censure proposte (art. 95 lett. a LTF; art. 106 cpv. 1 LTF). L'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente vincola il Tribunale federale, salvo che sia manifestamente inesatto o risulti da una violazione del diritto (art. 105 LTF, art. 97 cpv. 1 LTF). Oggetto della lite è se il tribunale cantonale abbia violato il diritto federale confermando il rifiuto della rendita.
Diritto alla rendita anteriore al giugno 2012: Secondo il principio «Integrazione prima della rendita» (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI), il diritto alla rendita sorge in linea di principio solo dopo la conclusione di provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili, anche qualora questi falliscano (DTF 121 V 190). Poiché l'assicurato era, a partire dal novembre 2009, capace di lavorare almeno al 50% e, dal giugno 2012, all'80% in un'attività adeguata al danno alla salute, era quindi integrabile, e sono stati attuati provvedimenti di riqualificazione, per tale periodo non sussiste alcun diritto alla rendita. L'istanza precedente ha erroneamente ritenuto non fondata negli atti l'indicazione divergente del 50% fino al giugno 2012 contenuta nella perizia dello ZIMB; ciò era manifestamente inesatto e non vincolante, ma non ha modificato il risultato.
Reddito da valido (giugno 2012 – aprile 2016): Il ricorrente ha fatto valere il salario di cuoco di fr. 76'159.- conseguito nel 2008. Il Tribunale federale rileva che tale salario non è determinante senza ulteriori verifiche: si trattava di un impiego temporaneo al 50% che, anche senza il danno alla salute, non sarebbe stato proseguito, e il contratto di lavoro non prevedeva compiti dirigenziali che giustificassero un salario più elevato. Il certificato di lavoro prodotto per la prima volta davanti al Tribunale federale costituisce un nuovo mezzo di prova improprio ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF ed è irrilevante. Correttamente l'istanza precedente si è basata sull'ISS 2012 (settore alberghiero e della ristorazione, livello di competenza 3, uomini), che tiene conto anche dell'esperienza professionale e della formazione complementare (attestati di capacità di cuoco e di cuoco dietetico). È stato corretto un errore di calcolo (fr. 66'052.- invece di fr. 68'052.-). Reddito da valido: fr. 68'052.-; reddito da invalido: fr. 44'320.- (capacità lavorativa dell'80%, deduzione del 15% per danno alla salute); grado d'invalidità del…