Fatti
La ricorrente (nata nel 1977) è stata impiegata presso una ditta dal 1° agosto 1993 al 31 ottobre 2016, da ultimo in misura del 55 %. L'8 ottobre 2014 si è annunciata presso l'assicurazione invalidità per la concessione di prestazioni a causa di dolori alla schiena.
Con decisione del 4 febbraio 2019 l'Ufficio AI Basilea Campagna le ha riconosciuto, applicando il metodo di calcolo misto (quota lucrativa 56 %, settore dell'attività domestica 44 %), una rendita intera d'invalidità limitata nel tempo per il periodo dal 1° maggio 2015 al 29 febbraio 2016 (grado d'invalidità 100 %). Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna ha respinto il ricorso presentato contro tale decisione con sentenza dell'11 luglio 2019.
Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente chiede che le sia riconosciuta, a partire dal 1° gennaio 2018, almeno una quarta di rendita con rendite per figli, previo accertamento corretto nel settore domestico.
Oggetto del litigio: se l'istanza precedente abbia violato il diritto federale negando il diritto alla rendita a partire dal 1° gennaio 2018. Non sono contestati il diritto alla rendita limitato nel tempo dal 1° maggio 2015 al 29 febbraio 2016, il metodo di calcolo misto (56 % / 44 %) nonché l'esigibilità di attività leggere, prevalentemente sedentarie, nel settore lucrativo (grado d'invalidità lucrativa 40,08 %).
Accertamento nel settore domestico (rapporto dell'11 dicembre 2017, pareri del 17 aprile e del 18 ottobre 2018):
- Alimentazione: 30 %
- Cura dell'abitazione/della casa: 30 % (dopo il trasferimento di mansioni dal settore 'Varie')
- Cura della biancheria e dei vestiti: 15 %
- Cura dei figli o di familiari: 20 %
- Acquisti: nessuna limitazione
- Limitazione complessiva nel settore dell'attività domestica: 24,55 %
Secondo l'istanza precedente, il grado d'invalidità complessivo a partire dal gennaio 2018 ammonta al 33 % (attività lucrativa ponderata 22,04 % e settore domestico ponderato 11,05 %), per cui non sussiste diritto alla rendita.
Diritto
Cognizione: Il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti compiuto dall'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF) e può rettificarlo o completarlo solo se è manifestamente inesatto o è avvenuto in violazione del diritto (art. 105 cpv. 2 LTF). Gli accertamenti fondati su un rapporto di accertamento concernenti natura ed entità delle limitazioni nel settore domestico hanno carattere di fatto e sono riesaminabili solo in misura limitata. Per contro, il valore probatorio del rapporto in sé costituisce una questione di diritto che va esaminata liberamente.
Obbligo di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost.): Una violazione sussiste solo se dalla decisione non risulta nemmeno sommariamente su quali considerazioni si sia basato il tribunale; non è necessario confrontarsi con ogni singola obiezione. L'istanza precedente ha illustrato sufficientemente i punti essenziali (esigibilità di un breve alzarsi, plausibilità dell'accertamento nel settore domestico, assenza di un carico sproporzionato per il marito, differenze rispetto al danno al settore domestico secondo il diritto della responsabilità civile). La censura è infondata.
Principi determinanti: Per le limitazioni nel settore domestico non è determinante la incapacità lavorativa medico-teorica, bensì l'effettiva incidenza del danno alla salute nel settore dell'attività domestica, accertata mediante un'inchiesta sul posto (art. 69 cpv. 2 periodo 2 OAI). L'accertamento si estende anche all'aiuto esigibile dei familiari, che nell'ambito dell'obbligo di ridurre il danno va oltre il sostegno usuale in assenza di un danno alla salute. Un rapporto di accertamento ha valore probatorio se è redatto da una persona qualificata che conosce le condizioni, tiene conto delle indicazioni della persona assicurata, espone opinioni divergenti ed è plausibile, motivato e dettagliato. Il giudice interviene nella valutazione della persona incaricata dell'accertamento solo in presenza di errori di apprezzamento chiaramente riconoscibili, il che costituisce una questione di apprezzamento delle prove e non di discrezionalità amministrativa. Secondo l'obbligo di ridurre il danno, una perdita di capacità dovuta all'invalidità è da ammettere solo nella misura in cui i compiti che non possono più essere svolti non possano essere assunti né da terzi retribuiti né da familiari senza una perdita di guadagno dimostrata o un carico sproporzionato.
Valore probatorio del rapporto sul settore domestico: Il Tribunale federale nega una violazione delle censure secondo cui non sarebbero state riportate opinioni divergenti, poiché non è stato spiegato quali indicazioni discordanti mancherebbero. La valutazione nel settore 'Acquisti' (nessuna limitazione) è comprensibile, poiché le piccole spese sono medicalmente esigibili, mentre le grandi spese e il trasporto sono eseguiti dal marito o dal figlio e le attività amministrative possono essere svolte dall'assicurata. Anche le altre limitazioni (alimentazione, biancheria, cura dei figli, cura dell'abitazione) sono motivate in modo plausibile. Il requisito della posizione seduta vale solo per il settore lucrativo; nel settore domestico vi è maggiore flessibilità e l'assicurata deve sviluppare comportamenti idonei a ridurre le conseguenze dell'invalidità. È ammissibile rinunciare alla fissazione di un preciso maggior onere in ore, poiché per i rapporti sul settore domestico è sufficiente una stima in percentuale, diversamente da quanto avviene per l'assegno per grandi invalidi. Parimenti non è censurabile la rinuncia a un confronto con valori medi astratti dell'indagine RIFOS. La collaboratrice per le pulizie domestiche assunta nel maggio 2018 (circa due ore alla settimana) non…