Fatti

Il ricorrente, impiegato delle poste, si è annunciato all'assicurazione invalidità per la percezione di prestazioni il 19 dicembre 2006. L'Ufficio AI del Cantone Argovia ha acquisito una perizia interdisciplinare della Medas Oberaargau dell'8 settembre 2008 e ha negato il diritto alla rendita con un grado di invalidità del 27 % (decisione dell'11 febbraio 2009). Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia ha respinto il ricorso con sentenza del 3 marzo 2010, in modo passato in giudicato. Un'ulteriore richiesta del 4 luglio 2012 non è stata evasa dall'Ufficio AI con decisione dell'11 febbraio 2013.

Il 30 marzo 2016 l'assicurato si è nuovamente annunciato per l'integrazione professionale o per la percezione di una rendita, a causa di dolori multipli e problemi psichici. L'Ufficio AI lo ha fatto esaminare polidisciplinarmente presso la Swiss Medical Assessment- and Business-Center AG (SMAB); la perizia è datata 20 dicembre 2017. Con decisione del 12 luglio 2018 l'Ufficio AI ha nuovamente negato il diritto alla rendita. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia ha respinto il ricorso con sentenza del 15 maggio 2019, nella misura in cui vi è entrato nel merito.

Dinanzi al Tribunale federale l'assicurato ha chiesto l'annullamento della decisione cantonale e il riconoscimento di una rendita intera, in via subordinata il rinvio per ulteriori accertamenti; ha inoltre chiesto il patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di scritti.

Oggetto del contendere: se l'istanza precedente abbia violato il diritto federale confermando il rigetto della domanda di rendita nell'ambito della procedura di nuova richiesta risp. di revisione.

Censura formale: l'assicurato ha censurato che non fosse chiaro se l'impiegata che ha firmato la decisione del 12 luglio 2018 fosse autorizzata alla firma, il che violerebbe l'art. 29 Cost.

Diritto

Con il ricorso in materia di diritto pubblico può essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). L'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto e la correzione del vizio può essere determinante (art. 97 cpv. 1 LTF; art. 105 LTF). La censura di violazione di diritti fondamentali presuppone un onere di allegazione e di motivazione qualificato (art. 106 cpv. 2 LTF), che vale anche quando si fa valere un accertamento dei fatti manifestamente inesatto.

Riguardo alla censura formale, il Tribunale federale rileva che il diritto federale non esige in generale una firma per le decisioni in materia di assicurazioni sociali; essa non risulta dal principio della forma scritta (art. 49 cpv. 1 LPGA). La decisione impugnata reca la firma di un'impiegata dell'Ufficio AI, per cui non sussiste un vizio di notificazione. L'istanza precedente ha inoltre rilevato che, in base alla intestazione, la decisione proviene dall'Ufficio AI, sicché anche in caso di mancanza del potere di firma si deve ammettere l'efficacia esterna. Un accertamento manifestamente inesatto non è stato dimostrato; non sussiste un'usurpazione di competenza con conseguenza di nullità. In mancanza di una motivazione sufficiente della censura di violazione dell'art. 29 Cost., non vi è da entrare oltre nel merito.

Nel merito, una nuova richiesta è esaminata materialmente solo se la persona assicurata rende verosimile che le circostanze di fatto sono mutate in misura rilevante per il diritto alla rendita dall'ultima decisione passata in giudicato (art. 87 cpv. 3 in relazione con cpv. 2 OAI). Se ciò è reso verosimile, l'amministrazione è tenuta a un esame completo, procedendo in analogia a un caso di revisione secondo l'art. 17 LPGA. Se non constata una modifica del grado di invalidità, respinge la domanda.

L'istanza precedente ha assunto come termine di confronto la decisione di rigetto dell'11 febbraio 2009, fondata sulla perizia della Medas Oberaargau. All'epoca erano state diagnosticate un lieve episodio depressivo, una sindrome dolorosa panvertebrale cronica e una sintomatologia dolorosa multilocolare; l'assicurato era abile al lavoro al 80 % in un'attività leggera fino a occasionalmente di medio grado. Sulla base della perizia SMAB del 20 dicembre 2017, qualificata come probante, l'istanza precedente ha accertato che dalla decisione dell'11 febbraio 2009 non è intervenuta alcuna modifica rilevante dello stato di…