Fatti

Il ricorrente A., nato nel 1957, senza formazione professionale, lavorava dal 2001 come gessatore indipendente. Il 18 giugno 2014 si è annunciato all'assicurazione invalidità per ottenere prestazioni a causa di disturbi alle spalle. Dopo una caduta dalle scale del 30 settembre 2013 soffriva di mobilità limitata e dolori a entrambe le spalle ed era completamente inabile al lavoro nella sua attività abituale.

L'Ufficio AI del Cantone di Zurigo ha acquisito gli atti della Suva e ha chiarito la situazione lavorativa. Il 12 marzo 2015 ha ritenuto che misure di reinserimento professionale non fossero possibili per motivi di salute. Con decisione del 26 luglio 2016 ha riconosciuto all'assicurato una rendita intera d'invalidità per il periodo dal 1° dicembre 2014 al 31 luglio 2015.

Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso con sentenza del 31 maggio 2018, nella misura in cui vi è entrato. L'assicurato ha chiesto dinanzi al Tribunale federale il riconoscimento di una rendita oltre il 31 luglio 2015, in via eventuale il rinvio per perizia e per esame di misure professionali, in via subordinata un quarto di rendita dal 1° agosto 2015. L'Ufficio AI ha chiesto la reiezione. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a una risposta.

Controverso e da giudicare era se, in caso di concessione retroattiva di una rendita a tempo determinato e/o scaglionata, debba essere esaminata l'esigibilità del reinserimento autonomo e se la soppressione della rendita dal 1° agosto 2015 sia conforme al diritto federale.

Diritto

Per le persone la cui rendita deve essere ridotta o soppressa in sede di revisione, secondo la prassi di regola devono essere previamente attuate misure di reinserimento se hanno compiuto il 55° anno di età o se hanno percepito una rendita per più di quindici anni. L'autoreinserimento è in linea di principio ritenuto non esigibile per queste persone; eccezioni sussistono in caso di assenze dal mercato del lavoro non legate all'invalidità, di particolare agilità e integrazione sociale oppure di ampia formazione ed esperienza professionale. L'Ufficio AI ha l'onere della prova che l'assicurato possa sfruttare il proprio potenziale di guadagno mediante l'autoreinserimento.

La giurisprudenza del Tribunale federale non era finora uniforme nel stabilire se questi principi valgano anche in caso di prima concessione retroattiva di una rendita scaglionata o a tempo determinato. Alcune sentenze lo hanno affermato, altre lo hanno negato, poiché la regola mira a un diritto a rendita già esistente.

Il Tribunale federale respinge l'opinione negativa per gli assicurati che, al momento del pensionamento, hanno già compiuto il 55° anno di età e con contestuale (uno actu) scaglionamento o soppressione. La concessione retroattiva di una rendita scaglionata o a tempo determinato è soggetta alle stesse regole della revisione secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA. Un trattamento diverso a seconda che la concessione e la revisione avvengano contemporaneamente è difficilmente giustificabile; inoltre la situazione dipende dalla durata casuale della procedura ed è soggetta ad arbitrio.

Nel merito, il bisogno di reinserimento…