Fatti
Gli intimati, comproprietari della particella n. ddd (1'270 m2) situata in zona residenziale R30 a Savièse (località Pradubuis), hanno chiesto un permesso di costruzione per una villa su tale particella. Il ricorrente, proprietario della particella confinante n. eee, ha presentato opposizione.
Con pubblicazione del 27 gennaio 2017, il Consiglio comunale di Savièse ha istituito zone di salvaguardia sulle zone edificabili residenziali, al fine di consentire l'adeguamento dei piani di utilizzazione alle esigenze della nuova LPT. Secondo la scheda settoriale DR1, il settore Pradubuis, con parcellizzazione frammentata, doveva essere messo in attesa in vista di uno sviluppo futuro che poteva assumere la forma di un riordino particellare (pianificazione prima della riclassificazione: piano di strutturazione e riordino particellare).
Con decisione del 4 ottobre 2017, il Consiglio comunale ha autorizzato la villa e tolto l'opposizione, esigendo la costituzione di una servitù di non edificazione e di passaggio. Con atto notarile del 20 dicembre 2017, gli intimati e il Comune hanno costituito una servitù di passaggio a carico della particella n. ddd, destinata alla futura strada di accesso al settore DR1.
Il Consiglio di Stato vallesano ha respinto il ricorso del ricorrente il 20 luglio 2018, poi la Corte di diritto pubblico del Tribunale cantonale vallesano ha confermato tale reiezione il 15 marzo 2019. Il ricorrente ha adito il Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza e del permesso di costruire, e l'effetto sospensivo è stato accordato.
La questione controversa era se il permesso di costruire potesse essere rilasciato mentre la villa si trovava in una zona di salvaguardia, e se il progetto pregiudicasse la proprietà e l'art. 22 cpv. 2 LPT. L'esistenza stessa della zona di salvaguardia non era contestata.
Diritto
Il ricorso è ammissibile: il ricorrente, vicino immediatamente confinante, ha la legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF, e le altre condizioni di ammissibilità sono adempiute. I nuovi documenti prodotti che non risultano dalla sentenza impugnata sono inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF).
Una zona di salvaguardia (art. 27 LPT e art. 19 LcAT) mira a garantire la libertà di pianificazione: non deve essere intrapreso nulla che possa ostacolare l'elaborazione del piano di utilizzazione. La sua adozione costituisce una restrizione della proprietà, ammissibile solo se si fonda su una base legale, risponde a un interesse pubblico e rispetta il principio di proporzionalità (art. 26 Cost., art. 36 Cost.). L'assenza di una minaccia per la pianificazione deve essere valutata restrittivamente, ed è necessario evitare qualsiasi precedente negativo.
Nel caso di specie, gli scopi della zona di salvaguardia Pradubuis, quali annunciati dal Comune e risultanti dalla pubblicazione e dalla scheda DR1, comprendono un futuro riordino particellare. È logico che i confini delle particelle siano determinati prima della pianificazione degli accessi, cosicché la compatibilità del progetto con il riordino deve essere esaminata in primo luogo.
Il Tribunale federale rettifica d'ufficio l'accertamento dei fatti (art. 105 cpv. 2 LTF): la parte nord-ovest della particella n. ddd, dove la villa dovrebbe essere edificata, si trova al centro della zona di salvaguardia, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità precedente. Quest'ultima ha quindi erroneamente giudicato che tale parte non fosse interessata dal futuro riordino particellare.
Il Comune invocava un ampio margine di apprezzamento nella procedura di riordino, ma la lite riguarda il…