Fatti

Il ricorrente, [X.] , è condannato dal Tribunale di polizia della Repubblica e Cantone di Ginevra, il 23 marzo 2018, per minacce e violazione dell'obbligo di mantenimento, a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da 600 fr. ciascuna, con sospensione condizionale per tre anni, e a una multa di 10'000 fr. La Camera penale d'appello e di revisione della Corte di giustizia ginevrina respinge il suo appello con sentenza del 2 aprile 2019 (AARP/125/2019).

I fatti accertati sono i seguenti. Il ricorrente e l'intimata [A.] sono sposati dal 1989 e hanno tre figli, tra cui il figlio [D.] , nato nel 1996. Una decisione civile dell'11 aprile 2014, confermata dal Tribunale federale l'1 dicembre 2014 (5A_386/2014), obbligava la moglie a versare a [B.] 35'000 fr. al mese, poi 30'000 fr. a partire da settembre 2014, per il proprio mantenimento e quello del figlio. Il ricorrente non ha mai pagato integralmente tali importi, eccetto nel maggio 2014 e nel maggio 2016, e ha versato in media 9'000 fr. al mese. Ha inoltre imputato sui contributi oneri relativi a proprietà familiari (Vallese, Stati Uniti, Ginevra) e al pagamento di debiti della moglie.

Il 21 marzo 2013, il ricorrente ha telefonato al figlio [D.] per minacciarlo di diseredarlo, privarlo dei suoi milioni, interrompere ogni contatto e portare la vicenda sulla stampa, affinché modificasse le dichiarazioni rese al Servizio di protezione dei minori (SPMi). Il figlio si è poi recato presso il SPMi il 26 marzo 2013 per modificare le proprie dichiarazioni.

Il ricorrente propone un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo principalmente la sua assoluzione e, in subordine, l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa all'autorità cantonale.

Diritto

Sul motivo di violazione del diritto di essere sentito (art. 389 cpv. 1 e 3, 107 cpv. 1 lett. e, 139 cpv. 2 CPP, 343 cpv. 3 CPP), il ricorrente rimprovera alla corte cantonale di aver rifiutato di riascoltare il figlio. Il Tribunale federale ricorda che il rifiuto di assumere una prova viola il diritto di essere sentito solo se la valutazione anticipata della prova è arbitraria. Il figlio era già stato sentito in modo contraddittorio e aveva scritto più volte; una nuova audizione quasi sei anni dopo i fatti non era utile e la reiterazione non si imponeva, in assenza di una situazione di 'dichiarazioni contro dichiarazioni'. Il motivo è respinto.

Sul motivo di violazione degli art. 30 e 33 CP relativo al ritiro della querela, la corte cantonale ha constatato che il figlio non aveva mai manifestato la volontà di ritirare la querela per i fatti del marzo 2013; la sua rinuncia a partecipare come parte lesa non valeva come ritiro. Accertare ciò che una persona ha saputo o voluto attiene ai fatti vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), salvo arbitrio. Il ricorrente non dimostra l'arbitrio e la sua critica è puramente appellatoria. Il motivo è respinto nella misura in cui è ammissibile.

Sull'apprezzamento delle prove e sull'accertamento dei fatti (art. 97 cpv. 1, 105 cpv. 2 LTF, art. 9 Cost.), il Tribunale federale constata che il ricorrente rimette integralmente in discussione le prove senza dimostrare l'arbitrio. Non basta che un'altra soluzione sia concepibile o preferibile. La corte cantonale ha ritenuto in modo coerente che la telefonata del 21 marzo 2013 vi era stata, che le minacce erano state costanti nelle dichiarazioni del figlio e che le successive ritrattazioni non erano credibili. La critica…