Fatti
Il ricorrente (nato nel 1957), patrocinato dall'avv. Christian Haag, nel novembre 2015 ha chiesto all'assicurazione invalidità le prestazioni. L'Ufficio AI del Canton Lucerna gli ha riconosciuto con decisione dell'8 settembre 2017, dopo accertamenti e procedura di preavviso, una quarta di rendita a partire dal 1° maggio 2016 (grado di invalidità del 45 %).
Il Tribunale cantonale di Lucerna ha respinto il ricorso proposto contro tale decisione con sentenza del 29 aprile 2019 (5V 17 506).
Con ricorso in materia di diritto pubblico il ricorrente chiede che la sentenza cantonale e la decisione siano annullate e che gli sia versata una mezza rendita d'invalidità a partire dal 1° maggio 2016.
Il tribunale cantonale ha accertato che al ricorrente è esigibile l'attività abituale di specialista di sistemi informatici a tempo pieno con una diminuzione della prestazione del 40 %. Il reddito da valido nel 2016 è stato fissato a fr. 137'819.50 (indicazioni dell'ultimo datore di lavoro, Ufficio federale dell'informatica e delle telecomunicazioni). Il reddito da invalido, calcolato sulla base del salario tabellare ILSE, è stato determinato in fr. 69'773.95, senza deduzione. Ne è risultato un grado di invalidità del 49 %, per cui il diritto a una quarta di rendita è stato confermato.
Litigioso è unicamente se dal reddito da invalido debba essere operata una deduzione per menomazione. Il ricorrente ha fatto valere al riguardo la sua capacità lavorativa limitata, le menomazioni alla salute insufficientemente considerate, la sua età e i suoi anni di servizio presso l'ultimo datore di lavoro.
Diritto
Il Tribunale federale esamina solo le violazioni del diritto lamentate (art. 95 s. LTF) e si fonda sull'accertamento dei fatti della precedente istanza, salvo che ricorra un'inesattezza manifesta ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 LTF. Un diritto a una mezza rendita presuppone un grado di invalidità di almeno il 50 % (art. 28 cpv. 2 LAI); il grado di invalidità è determinato mediante il confronto dei redditi secondo l'art. 16 LPGA in combinato disposto con l'art. 28a cpv. 1 LAI.
Una deduzione dal salario tabellare ILSE è possibile se caratteristiche personali e professionali come il tipo e l'entità della menomazione, l'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria di permesso di soggiorno o il grado di occupazione influiscono sull'altezza del salario. La deduzione complessiva è stimata secondo il libero apprezzamento e non può superare il 25 % (DTF 126 V 75). Se una deduzione debba essere operata è una questione di diritto liberamente esaminabile.
Quanto al grado di occupazione, nel caso di uomini una deduzione è giustificata solo in presenza di un'attività a tempo parziale dovuta alla salute, non di un'attività a tempo pieno con prestazione ridotta. Poiché il tribunale cantonale aveva accertato in modo vincolante che un tempo pieno è esigibile e che non è necessario un lavoro a tempo parziale, questo motivo di deduzione è escluso. Il maggior onere amministrativo per il datore di lavoro non giustifica un allontanamento da tale prassi; il ricorrente non ha addotto seri motivi per una modifica della prassi.
Secondo l'accertamento della precedente istanza, i deficit di salute sono già stati ampiamente considerati nella valutazione medica della capacità lavorativa. Un accertamento dei fatti arbitrario non è stato sostanziato in modo circostanziato. Il medico RAD aveva classificato le diagnosi di ipertensione arteriosa e di disturbo ansioso-depressivo come…