Fatti
La persona posta sotto curatela è deceduta il xx.xx.2017. Con decisione del 27 giugno 2018 l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Olten-Gösgen (KESB) ha stabilito che la curatela è cessata e viene stralciata dal controllo. Ha approvato il rapporto finale e il rendiconto finale per il periodo dal xx.xx.2016 al xx.xx.2017, ha concesso lo scarico alla curatrice, ha fissato la sua indennità in Fr. 3'070.-- (comprensiva di un'indennità per il mandato di Fr. 2'200.--) e ha obbligato in solido gli eredi al pagamento alla Regione sociale. Inoltre ha posto a carico degli eredi le spese processuali.
Gli eredi (ricorrenti) hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta, che con sentenza del 23 novembre 2018 ha respinto il ricorso, nella misura in cui vi è entrato nel merito, e ha posto le spese processuali a carico dei ricorrenti.
Con ricorso in materia civile dell'11 gennaio 2019 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale federale l'annullamento della sentenza e il rifiuto di approvare il rendiconto finale su più punti (fattura di una [G. AG] , fattura di una [H. AG] , un mutuo nonché il prezzo di vendita di un immobile), il rifiuto dello scarico della curatrice e lo stralcio dell'indennità per il mandato. In via eventuale hanno chiesto il rinvio alla KESB, in via subordinata al Tribunale amministrativo. Il Tribunale amministrativo e la curatrice hanno chiesto la reiezione del ricorso; la KESB non si è espressa.
Oggetto della controversia erano l'approvazione del rendiconto finale e lo scarico della curatrice (considerando 3), nonché la sua indennità, in particolare la pretesa promessa orale di un mandato gratuito (considerando 4).
Diritto
Ammissibilità: È impugnata la decisione finale di un tribunale cantonale superiore quale istanza di ricorso in una controversia di diritto pubblico in stretta connessione con il diritto civile di natura patrimoniale (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6, art. 75, art. 90 LTF). Resta aperta la questione se il valore litigioso sia raggiunto e se i ricorrenti siano legittimati. Le domande di annullamento della decisione della KESB sono inammissibili, poiché essa è stata sostituita dalla sentenza del Tribunale amministrativo (effetto devolutivo). Il Tribunale federale esamina liberamente l'applicazione del diritto, ma è vincolato all'accertamento dei fatti, salvo che sia soddisfatto il rigoroso obbligo di motivazione (art. 95 s., art. 105 cpv. 1, art. 106 cpv. 2 LTF).
Approvazione del rendiconto finale e scarico: Il rendiconto finale e il rapporto finale servono all'informazione e non al controllo della curatela. L'approvazione va concessa se essa soddisfa questa funzione informativa, senza che l'autorità si pronunci su eventuali mancanze. Essa non ha un'immediata rilevanza di diritto materiale e non concede un discarico completo; le pretese di responsabilità (art. 454 CC) sono riservate. I ricorrenti hanno ingiustamente richiesto un esame cumulativo nel merito dell'opportunità delle registrazioni, della corretta gestione del mandato e dei consensi. Un tale esame è riservato a un eventuale procedimento di responsabilità. Le censure relative alla funzione informativa riguardavano in definitiva solo la correttezza sostanziale del rendiconto (liquidazione, [H. AG] , contratto di mutuo) e non sono esaminabili nel presente procedimento. Anche le argomentazioni relative al periodo di rendiconto precedente il periodo determinante sono infondate.
Censure costituzionali: Le censure di violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., dell'art. 9 Cost. e dell'art. 425 CC sono infondate, poiché si…