Fatti

La ricorrente (mandante) era proprietaria di una casa plurifamiliare a [V.] . Il 26 gennaio 2012 ha incaricato la [B. AG] (mediatrice, opposta) di vendere l'immobile. Il contratto di mediazione conteneva, sotto il titolo 'Richtpreis' (prezzo indicativo), l'indicazione 'Die Parteien vereinbaren einen Verkaufspreis von CHF 8'100'000.--'. Secondo il n. 3, la mandante era tenuta al pagamento della provvigione se entro due anni dalla cessazione si fosse concluso una vendita con un acquirente con cui la mediatrice aveva trattato. Secondo il n. 4, era dovuta una provvigione di CHF 100'000, esigibile con la stipulazione dell'atto pubblico.

La mediatrice ha presentato l'interessato all'acquisto [C.] . Le trattative sono state interrotte dopo che il marito della mandante, il 14 dicembre 2012, aveva comunicato che si stava esaminando un'offerta di conoscenti. [C.] ha contattato più volte la mediatrice; le richieste rivolte alla mandante sono rimaste senza esito. Il 25 febbraio 2015 la mandante ha comunicato di voler porre fine anche formalmente al mandato di mediazione, 'faktisch schon lange erloschen' (di fatto da tempo estinto). Nel 2016 ha venduto il fondo per Fr. 7'100'000.-- alla [D. AG] , controllata da [C.] .

Il 10 febbraio 2017 la mediatrice ha agito davanti al Tribunale distrettuale di Zurigo per il pagamento di Fr. 108'000.--, oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2016, e per la rimozione dell'opposizione. Il Tribunale distrettuale ha accolto la domanda il 3 giugno 2019. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto l'appello il 10 ottobre 2019. La mandante ha proposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza e il rigetto della domanda.

Erano controverse: (1) se fosse stato pattuito un prezzo minimo di Fr. 8'100'000.-- o un prezzo indicativo; (2) se il contratto di mediazione fosse estinto prima della vendita; (3) se l'attività della mediatrice fosse causale per il contratto di compravendita con [C.] ovvero con la [D. AG] .

Diritto

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (Art. 106 cpv. 1 LTF), ma esamina solo le censure sufficientemente motivate (Art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Il semplice rinvio agli atti cantonali non è sufficiente. Gli accertamenti di fatto della precedente istanza vincolano il Tribunale federale, salvo che siano manifestamente inesatti (arbitrari) o risultino da una violazione del diritto (Art. 105 cpv. 2 e Art. 97 cpv. 1 LTF). Se la ricorrente intende integrare i fatti, deve indicare i riferimenti agli atti per i fatti addotti in modo conforme alla procedura.

Secondo l'Art. 412 cpv. 1 CO, il mediatore si obbliga, dietro retribuzione, a indicare un'occasione di conclusione (mediazione di indicazione) o a mediare (mediazione di intermediazione). Tra l'attività di mediazione e la conclusione del contratto deve sussistere un nesso causale; è sufficiente un nesso psicologico. La mediatrice deve provare i presupposti della sua pretesa, compresa la causalità. L'interpretazione del contratto segue il principio secondo cui è anzitutto determinante la volontà reale concorde delle parti; solo se questa non è provata si applica il principio dell'affidamento (interpretazione normativa). L'interpretazione oggettiva è una questione di diritto, ma gli accertamenti di fatto sulle circostanze esterne vincolano il Tribunale federale.

Quanto al prezzo minimo o indicativo: la precedente istanza ha valutato come indizi di un prezzo indicativo la scelta delle parole, la tipografia (interlinea, grassetto solo per 'Richtpreis' e per la parte relativa al prezzo), l'assenza di una stima dell'immobile e la provvigione fissa. La ricorrente aveva l'onere di provare un prezzo minimo e non ha fornito tale prova. La sua affermazione secondo cui la mediatrice avrebbe inteso il contratto come prezzo minimo non è stata fatta valere nel doppio scambio di scritti davanti alla prima istanza, ma solo nella presa di posizione sul risultato dell'assunzione delle prove, dopo la caduta del divieto di nova. Il Tribunale federale è vincolato a questo accertamento di fatto processuale; manca l'esaurimento materiale del grado di giudizio (Art. 75 cpv. 1 LTF). Per il resto, la critica era in gran parte appellatoria; la ricorrente non ha contestato che 'Richtpreis' debba essere inteso come titolo. Poiché l'interpretazione secondo il principio dell'affidamento ha dato un risultato chiaro, non vi è spazio per la regola dell'ambiguità (in dubio contra stipulatorem); non sussiste una violazione del diritto di essere sentiti.

Quanto alla cessazione del contratto di mediazione: il contratto di mediazione può essere revocato o disdetto in ogni momento ai sensi dell'Art. 412 cpv. 2 in combinato disposto con l'Art. 404 CO; la disdetta è un diritto potestativo unilaterale recettizio. La ricorrente ha disdetto il 25 febbraio 2015, pertanto la…