Fatti
L'assicurato, nato nel 1965, percepiva dal 1° marzo 2005 una rendita intera dell'assicurazione invalidità, dal 1° giugno 2006 una rendita di tre quarti e dal 1° settembre 2006 una quarta di rendita. Con decisione del 27 agosto 2012 l'Ufficio AI del Cantone di Zurigo ha soppresso la rendita con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010 (grado d'invalidità del 13 %). Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha confermato tale decisione il 16 novembre 2012; il Tribunale federale, con sentenza 9C_19/2013 del 14 gennaio 2013, non è entrato nel ricorso interposto contro di essa.
Nell'agosto 2013 l'assicurato si è nuovamente annunciato; con decisione del 16 giugno 2014 l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni. Nel maggio 2015 è seguita un'ulteriore nuova notifica. Sulla base della perizia del Centro di perizie mediche (ZMB) del 13 settembre 2016 e dopo la procedura di preavviso, l'Ufficio AI ha stabilito un grado d'invalidità del 34 % e, con decisione dell'11 aprile 2017, ha nuovamente negato il diritto a una rendita.
Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso con sentenza del 7 dicembre 2018. L'assicurato ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo almeno una mezza rendita d'invalidità a partire da maggio 2016. L'Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso; l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a presentare osservazioni.
Oggetto della lite: esclusivamente l'importo dei due redditi di confronto (reddito da valido, ancorato al precedente salario di autista; reddito da invalido, con una detrazione di almeno il 15 % dal salario tabellare).
L'istanza precedente si è basata sulla perizia ZMB e ha accertato un peggioramento dello stato di salute rispetto alla situazione del 27 agosto 2012. L'attività precedente di autista non sarebbe più esigibile; in un'attività adeguata (fisicamente leggera, senza sollecitazione della schiena) sussisterebbe dal 2013 una capacità lavorativa a tempo pieno con una riduzione del rendimento del 30 %. I redditi di confronto per il 2015 sono stati confermati in Fr. 70'906.- (reddito da valido) e Fr. 46'657.- (reddito da invalido) secondo i salari tabellari LSE.
Diritto
Il riesame del Tribunale federale è limitato alle violazioni del diritto lamentate (art. 95 seg. LTF), applicandosi tuttavia il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). L'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente vincola in linea di principio (art. 105 cpv. 1 LTF), ma può essere rettificato in caso di manifesta inesattezza o di violazione del diritto, qualora ciò possa essere decisivo per l'esito (art. 97 cpv. 1, art. 105 cpv. 2 LTF).
Ai fini della determinazione del grado d'invalidità, i due redditi ipotetici da lavoro (reddito da invalido e reddito da valido) sono messi a confronto secondo l'art. 16 LPGA. Il reddito da valido si determina in base al guadagno che la persona assicurata, con un grado di probabilità preponderante, avrebbe conseguito in qualità di persona sana al momento della determinazione dell'invalidità (qui il più precoce inizio possibile del diritto alla rendita, il 1° novembre 2015, art. 29 cpv. 1 e 3 LAI). Di regola si fa riferimento all'ultimo guadagno realizzato; le eccezioni devono essere accertate con un grado di probabilità preponderante. L'onere della prova oggettivo per uno scostamento incombe all'Ufficio AI, qualora esso si ripercuota a suo favore (art. 8 CC).
Una detrazione dal salario tabellare LSE è ammissibile a determinate condizioni (caratteristiche personali e professionali quali tipo di menomazione, età, anni di servizio, nazionalità, grado di occupazione); essa non può superare il 25 %. La questione se siano applicabili i salari tabellari, quale tabella sia determinante e se occorra operare una detrazione per menomazione costituisce una questione di diritto.
Il Tribunale federale ritiene non convincente l'argomentazione con cui l'istanza precedente ha respinto l'ancoraggio al salario di autista a causa del lungo lasso di tempo trascorso: per un lavoratore più anziano corrisponde all'esperienza generale della vita che continui ad esercitare per anni un impiego senza danno alla salute. Se qui si debba derogare a tale regola, dato che l'assicurato è divenuto incapace al lavoro circa sei mesi dopo l'inizio dell'impiego, il Tribunale lascia aperta la questione, non essendo decisiva per l'esito. Il ricorrente ha chiesto un reddito da valido di Fr. 89'274.- ovvero di circa Fr. 89'500.-; l'istanza precedente e l'Ufficio AI si sono basati sulla LSE 2014, tabella T 17, gruppo professionale 83 (conduzione di veicoli e manovra di impianti mobili), valore totale per uomini e orario settimanale di lavoro usuale nel ramo di 41,7 ore.
Il Tribunale federale corregge d'ufficio il calcolo: la tabella T 17 è suddivisa anche per età e la tabella dell'orario di lavoro per settori economici. Per gli uomini di almeno 50 anni nel gruppo professionale 83, il guadagno mediano nel 2014 ammontava a Fr. 6'057.-; nel settore economico trasporti e magazzinaggio (n. 49-53) l'orario settimanale di lavoro usuale era di 42,4 ore. Ne risulta per il 2015 un reddito da valido di Fr. 77'276.-.
Quanto al reddito da invalido,…