Fatti
Le ricorrenti [A.] e [B.] sono proprietarie del fondo part. n. 508 del registro fondiario di Bilten, che si trova nel perimetro di una zona di pianificazione del Comune di Glarus Nord.
Il Consiglio comunale di Glarus Nord ha fissato il 9 ottobre 2013 una zona di pianificazione valida fino al 31 dicembre 2015. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Glarona l'ha confermata in via definitiva il 14 gennaio 2016.
Il Consiglio comunale ha prorogato la zona di pianificazione il 2 dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2017 e il 22 novembre 2017 nuovamente fino al 31 dicembre 2020. Il Dipartimento edilizia e ambiente (DBU) ha parzialmente accolto un ricorso delle proprietarie e ha limitato la zona di pianificazione al 9 ottobre 2020. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Glarona, I Camera, ha respinto il 27 giugno 2019 il ricorso delle proprietarie contro questa decisione (LResp.2019.00034).
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 30 agosto 2019 le proprietarie hanno chiesto l'annullamento delle decisioni del Tribunale amministrativo, del DBU e del Comune concernenti la seconda proroga. L'autorità inferiore, il DBU e il Comune hanno chiesto la reiezione del ricorso.
Oggetto del contendere: se l'art. 27 cpv. 2 LPT consenta una doppia proroga di una zona di pianificazione.
Diritto
Entrata nel merito: l'emanazione di una zona di pianificazione è considerata una decisione finale (art. 90 LTF). Le proprietarie, in qualità di proprietarie fondiarie interessate, sono legittimate a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile in quanto diretto contro la sentenza del Tribunale amministrativo; contro le decisioni del Comune e del DBU non si entra nel merito a causa dell'effetto devolutivo, ma tali decisioni si considerano anch'esse impugnate (DTF 134 II 142 consid. 1.4).
Quadro giuridico: secondo l'art. 27 cpv. 2 LPT le zone di pianificazione possono essere fissate per al massimo cinque anni, e il diritto cantonale può prevedere una proroga. L'art. 31 cpv. 3 RBG del Cantone di Glarona prevede una proroga di al massimo altri due anni. Le proprietarie non contestano la durata complessiva di sette anni, ma sostengono che l'art. 27 cpv. 2 LPT consenta una sola proroga.
Interpretazione: il tenore dei testi tedesco e italiano non è univoco quanto alla possibilità di una sola proroga. Il testo francese non contiene alcuna limitazione a una proroga e depone piuttosto a favore della tesi dell'autorità inferiore. Occorre quindi ricorrere ad altri elementi interpretativi; i materiali legislativi non forniscono indicazioni. In primo piano vi è lo scopo della limitazione nel tempo e della possibilità di proroga.
Scopo e giurisprudenza: la zona di pianificazione garantisce la libertà decisionale delle autorità di pianificazione e comporta una limitazione della proprietà, ammissibile solo in presenza di una base legale, di un interesse pubblico e nel rispetto della proporzionalità (art. 26 e 36 Cost.). L'art. 27 LPT lascia spazio a disciplinari cantonali di dettaglio, purché sia salvaguardato lo scopo. Una zona di pianificazione non può servire a rinviare a tempo indeterminato l'emanazione di nuove norme. Poiché al momento dell'emanazione non tutte le difficoltà sono prevedibili, la possibilità di una proroga successiva è imposta dal diritto federale; una disciplina cantonale che esclude a priori una proroga viola l'art. 27 LPT (sentenza 1C_141/2014 consid. 5.4).
Ammissibilità della seconda proroga: il…